Graduatoria rettificata dopo riesame è sostitutiva e va impugnata solo quella (Cons. Stato n. 10456 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La graduatoria pubblicata a valle di un procedimento di riesame, avviato con avviso rivolto ai candidati idonei ed esclusi e concluso dalla Commissione con verifica di tutte le posizioni e rettifica di alcune di esse, non è un atto meramente confermativo, ma un provvedimento sostitutivo della graduatoria precedente, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest’ultima non rende inammissibile il ricorso. Una lettura contraria contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 non è invocabile per sanare l’omessa allegazione, da parte del candidato, della documentazione comprovante il titolo di riserva. La sola indicazione del requisito nella domanda di partecipazione non integra una dichiarazione sostitutiva idonea, se priva degli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio.
Il Fatto
L’appellante aveva partecipato a un concorso pubblico aggregato, per titoli ed esami, indetto da una fondazione ospedaliera per la copertura di posti nel profilo di operatore socio sanitario. Collocata al n. 2320 della graduatoria di merito, approvata con delibera del 25 novembre 2024, veniva poi ricollocata al n. 2414 a seguito di due successive rettifiche.
La candidata impugnava davanti al TAR Lazio la deliberazione di rettifica del 10 gennaio 2025, dolendosi del mancato riconoscimento dello status di riservataria ex legge n. 68 del 1999 e del titolo di preferenza ex art. 5, lett. f), del d.P.R. n. 487 del 1994. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile, per mancata o tardiva impugnazione della prima graduatoria. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La deliberazione con cui è stata pubblicata la graduatoria «rettificata» non è un provvedimento meramente confermativo, ma un atto sostitutivo della precedente graduatoria, adottato all’esito di un riesame affidato alla Commissione di gara. Lo conferma l’avviso pubblicato dall’Amministrazione e rivolto ai «candidati idonei ed esclusi», con cui si informava che la Commissione era stata riconvocata «per una ulteriore verifica di tutte le posizioni».
All’esito di tale verifica alcune posizioni sono state confermate e altre rettificate: ciò implica un annullamento quantomeno parziale del contenuto della prima graduatoria. Anche la conferma, poi, è avvenuta a seguito di una rinnovata istruttoria, o almeno così erano autorizzati a ritenere i candidati, specie quelli che avevano presentato istanza di autotutela.
La posizione del TAR, che ha ritenuto l’inammissibilità per mancata impugnazione della graduatoria del 25 novembre 2024, è apparsa formalistica e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il secondo motivo non è invece fondato. L’art. 5 del bando, mai impugnato, imponeva di allegare alla domanda telematica la documentazione comprovante i titoli di precedenza e la certificazione dei titoli di riserva, prevedendo che l’omessa allegazione comportasse il mancato riconoscimento. L’appellante ha provato di aver indicato il titolo nella domanda, ma non ha allegato alcuna documentazione: la certificazione INPS è stata prodotta solo in giudizio. Nelle procedure di massa il soccorso istruttorio non può essere invocato quando gravano sul partecipante oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni complete e di presentare documenti, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 7118 del 2025.
La sola indicazione del requisito nella domanda non vale come dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000: l’art. 6 del bando escludeva dal computo le dichiarazioni prive degli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio, e l’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 esige che l’interessato indichi tali elementi. L’appellante si era limitata a evocare il proprio status, senza neppure gli estremi del verbale INPS. Correttamente, dunque, il titolo non è stato considerato ai fini della quota di riserva. L’appello è quindi accolto in parte e il ricorso di primo grado rigettato con diversa motivazione, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.