La natura meramente confermativa del diniego di autotutela rende tardiva l’impugnazione (TAR Lazio n. 11418 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto successivo che si limiti a ribadire, chiarire o dare esecuzione a un provvedimento amministrativo ormai definitivo ha natura meramente confermativa e non è autonomamente impugnabile, non potendo eludersi il termine decadenziale di sessanta giorni mediante la contestazione di un atto che non sia frutto di una rinnovata istruttoria valutativa. La comunicazione individuale del provvedimento limitativo della sfera giuridica del privato può essere legittimamente sostituita da forme di pubblicità idonee, ai sensi degli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990, qualora per il numero dei destinatari essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, come nel caso di cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il privato è gravato dall’obbligo di indicare la propria PEC istituzionale nel registro, non potendo l’amministrazione farsi carico di ricercarla altrove.
Il Fatto
Un’organizzazione di volontariato, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), impugnava davanti al TAR Lazio la nota con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione dal registro, nonché le determinazioni presupposte di diffida, rettifica e cancellazione. L’ente esponeva di aver avuto conoscenza della cancellazione solo a seguito di una comunicazione informale da parte di un funzionario comunale, non avendo avuto diretta notizia degli atti.
La Regione Lazio, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la tardività dell’impugnazione, sostenendo che la nota di diniego avesse natura meramente confermativa delle pregresse determinazioni di cancellazione, ormai inoppugnabili per decorso del termine di legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, accogliendo l’eccezione preliminare della Regione. Il Collegio ha rilevato che la nota impugnata, con cui è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela, non ha aperto alcuna istruttoria di natura valutativa e si è limitata a ribadire le precedenti determinazioni di cancellazione, assumendo quindi natura meramente confermativa di atti già idonei a ledere la sfera giuridica della ricorrente.
Il Tribunale ha precisato che non è consentito eludere il termine decadenziale di sessanta giorni attraverso l’autonoma contestazione di un atto successivo che si limiti a ribadire, chiarire o dare esecuzione a determinazioni ormai definitive. Le determinazioni di cancellazione, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, avevano acquisito piena efficacia e idoneità lesiva già dalla data di pubblicazione, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione era ampiamente decorso.
Quanto alla modalità di comunicazione, il Collegio ha ritenuto legittima la pubblicazione sul BURL quale forma di pubblicità idonea ai sensi degli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 111, della legge regionale del Lazio n. 12/2011. La comunicazione individuale non era possibile o risultava particolarmente gravosa in ragione del rilevante numero di associazioni interessate, nonché della mancata indicazione, da parte dell’ente ricorrente, della propria PEC istituzionale nel RUNTS, circostanza non contestata.
Il Tribunale ha infine richiamato il principio costituzionale di leale collaborazione tra le parti e di non aggravamento del procedimento amministrativo, affermando che l’onere di indicare la PEC nel registro non ricadeva sugli uffici regionali, ma sull’ente stesso, non potendo l’amministrazione essere gravata della ricerca della pec istituzionale presso altri registri. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
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Nota della Redazione
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