Nessuna pertinenza urbanistica per l’annesso agricolo recuperato a fini residenziali (TAR Lazio n. 410 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali, la nozione di pertinenza urbanistica è più restrittiva di quella civilistica e presuppone che il manufatto sia privo di autonoma funzionalità e di autonomo valore di mercato. L’annesso agricolo che sia posto al servizio del fondo e non dell’edificio abitativo non integra tale legame pertinenziale. Ne consegue che la previsione regionale che consente il recupero residenziale dei volumi pertinenziali non è applicabile agli annessi agricoli, e il diniego opposto dall’amministrazione è legittimo. La contraddittorietà dell’agire amministrativo non può desumersi da una nota istruttoria che si limiti a richiamare gli incombenti documentali a carico degli istanti.

Il Fatto

I ricorrenti hanno presentato al Comune una SCIA avente a oggetto l’ampliamento dell’abitazione esistente mediante l’utilizzo di una porzione del magazzino agricolo adiacente, con cambio di destinazione d’uso dell’intero piano terra in abitazione e recupero ai fini residenziali del volume esistente.

Il Comune ha respinto la segnalazione. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, alla quale hanno poi rinunciato. Nel corso del giudizio è deceduto uno dei ricorrenti, usufruttuario dell’immobile, ed è intervenuto in causa il coniuge nella veste di nuovo usufruttuario. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 21/2009, che consente gli interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura, purché il cambio di destinazione non superi il 50 per cento della superficie della parte residenziale preesistente.

Il punto decisivo è la nozione di pertinenza. Il TAR osserva che il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica e riguarda solo opere di modesta entità, accessorie a un’opera principale. Non vi rientrano le opere che, per dimensioni e finalità, presentino una propria autonomia funzionale e un autonomo valore di mercato.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio precisa che, a differenza della nozione di cui all’art. 817 cod. civ., ai fini edilizi il manufatto deve essere non solo preordinato a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di un autonomo valore di mercato, esaurendo la propria finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.

Su questa base il TAR ritiene ragionevole la previsione della delibera della Giunta regionale Lazio n. 184 del 2012, secondo cui la norma regionale non si applica agli annessi agricoli, perché privi del legame pertinenziale con l’edificio residenziale e posti a servizio del fondo agricolo anziché dell’immobile abitativo.

Non assume rilievo dirimente il precedente di primo grado invocato dai ricorrenti, non solo perché nel nostro ordinamento non vige il principio del precedente vincolante, ma perché la fattispecie non è analoga. Né la contraddittorietà dell’azione amministrativa può desumersi dalla nota comunque richiamata, che si limita a rammentare gli incombenti documentali degli istanti. Il Collegio reputa infine legittima la scelta di non valutare l’applicabilità dell’art. 3 della legge regionale n. 21/2009, non avendo i ricorrenti prospettato tale richiesta nel procedimento. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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