Riparto budget erogatori privati per spesa storica: legittimo il modello multifattoriale (TAR Basilicata n. 80 del 25.02.2026)
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Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate costituisce espressione del potere di programmazione regionale, connotato da ampia discrezionalità nel bilanciamento tra contenimento della spesa, tutela della salute e interessi degli operatori economici. Il criterio della spesa storica, se non utilizzato in via esclusiva e combinato con altri parametri (fabbisogno, fattore di finalità, riequilibrio territoriale), non è precluso dal d.lgs. n. 502/1992 e non risulta manifestamente illogico o irragionevole. Il principio del legittimo affidamento non è invocabile con riferimento a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo. Le segnalazioni dell’AGCM ex art. 21 legge n. 287/1990 non hanno carattere vincolante e non costituiscono accertamento di illegittimità dell’atto amministrativo. Non sussiste violazione della disciplina nazionale e dell’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012 laddove la Regione tenga distinti i tetti per assistenza specialistica ambulatoriale e per assistenza ospedaliera.
Il Fatto
La Polimedica s.r.l., struttura sanitaria privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, impugnava la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 473/2025, recante i criteri per la determinazione dei budget di spesa 2025-2026 per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato, nonché i conseguenti atti di riparto adottati dalle Aziende sanitarie locali di Potenza e Matera. La ricorrente lamentava che la ripartizione delle risorse fosse ancorata in misura preponderante (90%) al consuntivo della spesa storica dell’esercizio 2022, a fronte di un peso solo residuale (6%) del fabbisogno sanitario accertato dal CREA Sanità, con conseguente riduzione del budget ad essa assegnato. Deduceva plurimi profili di violazione di norme costituzionali, del d.lgs. n. 502/1992, della normativa europea sulla concorrenza e dei principi di trasparenza e legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ricondotto la questione alla ampia discrezionalità che connota la programmazione sanitaria regionale, chiamata a bilanciare interessi costituzionalmente rilevanti e configgenti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dall’art. 81 Cost. In tale quadro, il ricorso generalizzato alla spesa storica non risulta di per sé illegittimo, non essendo precluso dall’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, che non detta criteri stringenti di ripartizione. La delibera impugnata ha introdotto un modello multifattoriale che, pur valorizzando il dato consuntivo, ha integrato parametri dinamici (fabbisogno per il 6%, fattore di finalità per il 4%) e un fattore di riequilibrio territoriale, realizzando una transizione graduale verso criteri basati sui bisogni e una tutela dell’affidamento delle strutture su dati consolidati.
Il Collegio ha escluso la violazione del legittimo affidamento: esso non è invocabile con riguardo ai budget assegnati sulla base della DGR n. 189/2023, annullata dal TAR con decisione n. 580/2024. L’unico parametro affidabile restava la DGR n. 482/2022, correttamente utilizzata dall’Amministrazione. Quanto alla macroarea radiologica (RAD), ha rilevato che i provvedimenti richiamati dalla ricorrente costituivano mere autorizzazioni al trasferimento di sede, non accreditamenti per tale branca, mai contrattualizzata con l’ASP: il semplice possesso di apparecchiature non fonda un diritto all’assegnazione di budget, atteso che accreditamento e contrattualizzazione sono procedimenti distinti.
Il TAR ha poi disatteso le censure fondate sulle segnalazioni dell’AGCM. Il parere ex art. 22 legge n. 287/1990 si risolve in un’attività collaborativa non vincolante; la segnalazione ex art. 21 della medesima legge, pur autorevole, non è un atto autoritativo, a differenza della diffida ex art. 21-bis, non attivata dall’Autorità nel caso di specie. La Regione ha inoltre dimostrato un rapporto dialogico con l’AGCM, recependo indicazioni correttive per il periodo successivo. Sotto il profilo eurounitario, la disciplina dei tetti di spesa finalizzata a obiettivi di interesse generale non integra violazione degli artt. 101-109 TFUE.
Quanto al quinto motivo, il Collegio ha escluso la necessità di sommare i tetti di specialistica e ospedalità ai fini del limite ex art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012, valorizzando il dato letterale e la diversa natura delle prestazioni. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all’art. 45, comma 1-ter, d.l. n. 124/2019, perché sollevata solo in memoria, e comunque infondata, difettando l’equilibrio economico-finanziario del SSR richiesto dalla norma. Inammissibili, per carenza di interesse, le censure sul meccanismo delle economie ultra-budget e sugli obblighi di pubblicazione, essendo rimaste le stesse prive di allegazione di un pregiudizio concreto, con la precisazione che la remunerazione delle prestazioni eccedenti tramite risorse non spese è ammesso dall’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992.
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Nota della Redazione
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