Riserve nell’appalto pubblico e quantificazione del danno da risoluzione (Cass. civ. Sez. 1 n. 16893 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante non determina il radicale azzeramento della valenza delle riserve precedentemente iscritte dall’appaltatore. Pur non potendo le riserve essere meccanicamente considerate voci di danno automaticamente spettanti, il giudice del merito può legittimamente assumerle come base per la verifica dell’an e del quantum delle pretese risarcitorie, ove le stesse evidenzino conseguenze lesive dell’inadempimento e siano ritenute, nel concreto, fondate. La censura relativa alla valutazione delle prove e all’apprezzamento sull’esito della prova, nonché la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. che non contesti l’attribuzione dell’onere a una parte diversa da quella gravata, sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
La società appaltatrice conveniva in giudizio la stazione appaltante, deducendo l’illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale adottato per grave inadempimento, ed chiedendo l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento della committente, con condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda, disapplicando il provvedimento di risoluzione e condannando la stazione appaltante al pagamento di diverse voci, tra cui il risarcimento del danno determinato sulla base delle riserve iscritte dall’appaltatrice.
La Corte d’appello respingeva il gravame, confermando che le riserve, a seguito della risoluzione, andavano esaminate quali analitiche richieste di risarcimento. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la stazione appaltante, deducendo la violazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c. e dell’art. 165 del D.P.R. n. 554/1999, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo l’erroneità dell’utilizzo delle riserve come metro del risarcimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel respingere il primo motivo, ha precisato la portata del principio secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre in caso di risoluzione per inadempimento le pretese dell’appaltatore seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. Tale principio, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 03/11/2016 e Sez. 1, Sentenza n. 22036 del 17/10/2014), non deve essere interpretato nel senso dell’assoluta irrilevanza delle riserve ai fini della liquidazione del danno.
L’iscrizione della riserva, secondo la Corte, assolve alla funzione di dare tempestiva e costante evidenza a tutti i fattori di contrasto tra le parti, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria. La sua presenza, quindi, ben può essere assunta dal giudice come base per la verifica dell’an e del quantum del danno da inadempimento, a condizione che le riserve evidenzino conseguenze lesive e siano ritenute, nel concreto, fondate. Non è invece condivisibile la tesi che la risoluzione determini un radicale azzeramento di qualsivoglia valenza delle iscrizioni di riserve operate dall’appaltatore.
La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito, i quali non hanno stabilito una mera equazione tra presenza di riserve e fondatezza delle pretese risarcitorie, ma hanno proceduto a una verifica della sussistenza del danno, parametrandolo sulla scorta delle riserve, compiendo comunque una autonoma valutazione.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto si traduceva in una censura alla valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e non viziata da omesso esame di un fatto decisivo. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è stata ritenuta inammissibile poiché configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, e non quando, a seguito di una ipoteticamente incongrua valutazione istruttoria, abbia erroneamente ritenuto che la parte onerata abbia assolto tale onere.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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