Inversione di marcia al casello autostradale: Cassazione n. 627/2026
La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 627 pubblicata il 12 gennaio 2026, ha esaminato l’applicazione del divieto di inversione di marcia nelle aree immediatamente circostanti i caselli autostradali e la disciplina delle spese quando la pubblica amministrazione si difende tramite propri funzionari.
Questione esaminata
La ricorrente aveva impugnato un verbale della Polizia stradale relativo a un’inversione a U effettuata presso il casello di Mondovì: dopo l’ingresso dalla corsia Telepass, il veicolo era uscito dallo stesso casello pochi secondi dopo. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, mentre il Tribunale di Cuneo aveva riformato la decisione. In Cassazione venivano contestati la legittimazione della Prefettura, la chiarezza del verbale, l’applicabilità dell’art. 176 del Codice della strada alle aree dei caselli, la misura delle sanzioni e la liquidazione delle spese processuali.
Principio affermato
Il divieto di inversione di marcia previsto dall’art. 176 del Codice della strada comprende anche i piazzali e le aree anteriori e posteriori ai caselli autostradali: non è necessario che la manovra avvenga attraversando materialmente uno spartitraffico. Quando, invece, l’autorità amministrativa sta in giudizio personalmente o mediante un proprio funzionario, in suo favore possono essere liquidate soltanto le spese vive concretamente sostenute e documentate, non gli onorari e i diritti propri della difesa professionale.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha ritenuto legittima la partecipazione della Prefettura, poiché l’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 attribuisce al prefetto la legittimazione passiva per le opposizioni relative a violazioni accertate da agenti dello Stato. Il verbale descriveva con sufficiente chiarezza la manovra, mentre i dati Telepass erano stati utilizzati come riscontro e non per colmare una contestazione incerta.
Sull’art. 176, la Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui i caselli appartengono alle carreggiate, rampe o svincoli autostradali. L’inversione in tali spazi è intrinsecamente pericolosa perché gli utenti non si attendono veicoli in assetto di marcia contrario. È stata respinta anche la questione di costituzionalità sulle sanzioni, ritenute coerenti con la pericolosità della condotta.
È stato invece accolto il motivo sulle spese: nel primo grado la Prefettura si era costituita tramite un funzionario, ma il Tribunale le aveva riconosciuto un importo comprensivo di onorari secondo le tariffe forensi. La sentenza è stata cassata su questo punto, con rinvio al Tribunale di Cuneo.
Rilevanza pratica
La disciplina autostradale non si arresta alla barriera del casello: invertire il senso di marcia nei piazzali di entrata o uscita integra la violazione anche senza attraversare uno spartitraffico. La pronuncia chiarisce inoltre che, nei giudizi di opposizione, la pubblica amministrazione assistita da un proprio dipendente non può ottenere compensi professionali assimilabili a quelli di un avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese effettive risultanti da apposita nota.