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Inemendabile con l’errore materiale l’omissione della sospensione della patente (Cass. pen. n. 22433 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. consente solo di eliminare errori od omissioni che non determinino nullità e la cui rimozione non comporti una modificazione essenziale di decisioni già assunte. L’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge nell’an ma discrezionale nel quantum non è emendabile con tale procedura, trattandosi di errore di giudizio che comporta una modifica sostanziale della decisione. Il decreto penale di condanna non opposto, una volta divenuto irrevocabile, può essere modificato solo nei limiti della sostituzione della pena richiesta ai sensi dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 25 novembre 2025, ha preso atto che il ricorrente, destinatario di un decreto penale di condanna per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 189 commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992, senza proporre opposizione, aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis, legge n. 689/1981. Il Giudice ha sostituito la pena detentiva di sette mesi di reclusione con 210 giorni di lavoro di pubblica utilità; con il medesimo provvedimento, rilevato che nel decreto penale era stata omessa per mero errore materiale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ha disposto la correzione dell’errore, ordinando la sospensione per anni due e mesi sei, durata determinata nella misura minima di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha chiarito che la procedura di correzione dell’errore materiale è ammissibile solo quando l’intervento del giudice abbia natura tecnico-esecutiva e vincolata, mentre è preclusa quando l’errore incida sul processo formativo della volontà, traducendosi nella sostituzione o nella modifica della decisione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’omessa applicazione di una sanzione accessoria obbligatoria può essere corretta solo se la sanzione sia predeterminata nella specie e nella durata, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice.

Nel caso di specie, la sospensione della patente di guida prevista dall’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, pur essendo obbligatoria nell’an, è graduabile dal giudice in base a parametri di congruità. La sua omissione non integra quindi un errore materiale ma un errore di giudizio, come già affermato dalle Sezioni Unite (n. 8 del 18/05/1994, Rv. 198543) e dalla giurisprudenza successiva (Sez. 4, n. 49236 del 2012, Rv. 253970; Sez. 4, n. 6588 del 2023, Rv. 284156).

La Corte ha inoltre rilevato che il decreto penale, non opposto, era divenuto irrevocabile in ogni parte e che il pubblico ministero, unico legittimato a impugnare (Sez. 4, n. 34653 del 2010, Rv. 248073), non aveva proposto ricorso. Richiamando le Sezioni Unite n. 47502 del 2022, la Corte ha precisato che il rimedio alle omissioni di pene accessorie, per i provvedimenti irrevocabili, è l’incidente di esecuzione su iniziativa del PM, ma solo per le pene predeterminate nella durata, condizione non ricorrente nel caso in esame. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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