Scissione societaria e cambio beneficiario prima della concessione del sostegno (TAR Puglia n. 1046 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sostegni pubblici per l’ammodernamento dei frantoi oleari, l’operazione di scissione parziale e proporzionale non è giuridicamente neutra quando determina la costituzione di un soggetto nuovo, distinto dalla società richiedente e titolare del compendio immobiliare oggetto dell’investimento. Il cambio di beneficiario costituisce variante disciplinata dalla lex specialis, ammissibile solo dopo la concessione del sostegno e previa istanza telematica sottoposta all’istruttoria dell’Amministrazione. La modifica soggettiva realizzata prima della concessione, non comunicata e non autorizzata, integra violazione delle condizioni di ammissibilità e legittima l’esclusione dalla graduatoria. Il trasferimento del compendio in favore di un’entità costituita ex novo non può essere invocato come successione automatica nella domanda di sostegno.
Il Fatto
La società dante causa della ricorrente presentava domanda di ammissione ai benefici previsti dall’avviso pubblico regionale per l’ammodernamento dei frantoi oleari, collocandosi in posizione utile nella graduatoria provvisoria. Prima dell’ammissione al beneficio, con atto notarile, realizzava una scissione parziale e proporzionale in favore di una società di nuova costituzione, cui veniva assegnato il compendio relativo alla produzione olivicola e la conduzione dei locali ad uso frantoio.
In sede di istruttoria tecnico-amministrativa l’Amministrazione regionale rilevava che il contratto di affitto dei locali presentava scadenza anteriore a quella richiesta dall’avviso e che la particella catastale era assente dal fascicolo aziendale della richiedente. Esperito il soccorso istruttorio, emergeva che la conduzione del frantoio era stata trasferita alla nuova società. Seguiva preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 e, quindi, la comunicazione di non ammissibilità della domanda. La società assegnataria del compendio impugnava la graduatoria definitiva e gli atti conseguenti, invocando la neutralità patrimoniale della scissione e il proprio subentro nella domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La questione centrale riguarda la qualificazione della scissione rispetto alle previsioni dell’avviso pubblico e, in particolare, alla disciplina delle varianti. La ricorrente sosteneva che l’operazione avesse mera valenza riorganizzativa, con subentro senza soluzione di continuità nella conduzione dei beni e nella domanda di sostegno.
Il Tribunale riconosce la tendenziale neutralità patrimoniale del fenomeno scissionistico e l’assenza di una vicenda successoria. Tali argomenti, tuttavia, valgono per la società scissa, non per quella beneficiaria, costituita ex novo e dunque portatrice di un’autonoma sfera giuridica e di un distinto assetto patrimoniale. Il trasferimento del compendio immobiliare interessato dall’intervento concorre a formare tale patrimonio autonomo e incide sul fascicolo aziendale, cui la disciplina speciale attribuisce rilievo determinante.
Dirimente è l’art. 27 dell’avviso, che ammette il cambio di beneficiario tra le varianti, ma stabilisce che le stesse possono essere avanzate solo dopo la concessione del sostegno e gestite mediante domanda telematica sul portale SIAN, con verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità. La stessa ricorrente, nel riferire le osservazioni della dante causa al preavviso di rigetto, aveva preannunciato la formalizzazione del cambio di beneficiario dopo l’istruttoria favorevole, così ammettendo di ricadere in tale ipotesi.
Ne deriva che la modifica soggettiva è stata operata prima della concessione del beneficio e non è stata né comunicata alla Regione né sottoposta alla prescritta istruttoria. La violazione delle previsioni di bando rende inammissibile la richiesta e legittimo l’operato regionale, assorbendo gli ulteriori motivi.
È infondata la censura sull’art. 25 dell’avviso: l’esperibilità del ricorso amministrativo non impone la sua previa definizione rispetto agli atti successivi della procedura, non essendo configurabile alcun obbligo di decidere il ricorso gerarchico avverso l’atto prodromico prima dell’adozione della graduatoria definitiva. Parimenti infondata è la dedotta illegittimità derivata, posto che i vizi dell’atto di esclusione sono stati ritenuti insussistenti. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti resistenti.
Nota della Redazione
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