Inammissibile il ricorso contro la revoca del contributo pubblico per mancato raggiungimento degli obiettivi del PIF (Cass. civ. Sez. 1 n. 21374 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio dell’acquisizione della prova consente al giudice di fondare il proprio convincimento su tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite, a prescindere dalla loro provenienza, rendendo superfluo l’esame dell’onere probatorio quando i fatti decisivi risultino comunque accertati. L’interpretazione del contratto e del bando si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, e non per la mera prospettazione di una diversa opzione esegetica. In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni. Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, l’infondatezza delle censure avverso una di esse determina l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure relative alle altre.
Il Fatto
La Regione Calabria, con propri decreti, aveva revocato il contributo concesso alla ricorrente nell’ambito del Piano Integrato di Filiera “Pollo da Carne”, ingiungendone la restituzione. La revoca era stata motivata con il mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto, a causa dell’esclusione del socio soccidante, e con il riscontro di irregolarità nella gestione dei contributi.
Adita in sede di merito, la beneficiaria vedeva rigettate le proprie domande sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Reggio Calabria. Avverso la sentenza di secondo grado, che confermava integralmente la decisione di primo grado, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, con cui si deduceva la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice di merito aveva deciso sulla base del complesso delle risultanze istruttorie, applicando il principio dell’acquisizione della prova. Tale principio rende ogni emergenza istruttoria utilizzabile per la decisione a prescindere dalla parte che l’ha prodotta e rende la questione dell’onere della prova superflua quando il giudice possa trarre il proprio convincimento dai fatti comunque accertati.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché volti a contestare l’interpretazione del bando e la valutazione delle finalità progettuali. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio per cui l’interpretazione del contratto è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a prospettare una diversa e più favorevole lettura degli atti, ma deve dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici o la presenza di un vizio motivazionale. Le censure sollevate, sollecitando un riesame della concreta fattispecie, si risolvevano nella mera prefigurazione di una diversa opzione esegetica, non consentita in sede di legittimità.
Il quarto motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile in quanto strutturato in due censure volte ad attingere le due autonome rationes decidendi poste a fondamento della revoca. La seconda censura, di natura fattuale e riqualificata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., era preclusa dalla doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito. La prima censura, invece, non poteva essere esaminata in quanto, accertata l’infondatezza delle doglianze relative ad una delle ragioni della decisione, le censure contro l’altra ragione autonoma diventano inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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