Payback dispositivi medici 2015-2018: improcedibilità dopo il versamento ridotto del 25% (TAR Lazio n. 8585 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, configura il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 quale modalità satisfattiva dell’obbligazione, con effetto estintivo solo a seguito dell’integrale pagamento. La norma prevede che la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti sia subordinata all’adozione, da parte di regioni e province autonome, di un provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento, pubblicato nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In mancanza di tale atto di accertamento, il ricorso avverso i provvedimenti di ripiano deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022, nonché gli atti connessi, con cui erano stati ripartiti tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.
Nelle more del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, che ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018, consentendo alle aziende di assolvere le proprie obbligazioni mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con memoria del 24 marzo 2026, ha documentato di aver provveduto al versamento della quota ridotta del 25% in favore delle Regioni, depositando le relative ricevute di pagamento. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026, la parte ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 95/2025.
Il TAR ha tuttavia osservato che la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata, poiché la Regione non ha depositato alcun provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento, come espressamente prescritto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. La norma, infatti, subordina la definizione dei giudizi pendenti all’adozione di un atto formale di verifica del versamento, da parte dell’ente territoriale, con pubblicazione nei bollettini e siti istituzionali e comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.
La mancanza di tale provvedimento di accertamento, pur in presenza del pagamento già eseguito dalla società, ha indotto il Collegio a ritenere che non si fosse ancora verificata la condizione legale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione integrale delle spese di lite, in ragione dell’esito in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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