Condono edilizio, basta la struttura realizzata anche senza tamponature (TAR Campania n. 75 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia ex legge 724/1994, l’art. 43, comma 5, legge 28 febbraio 1985, n. 47 non richiede opere o costruzioni ultimate, ossia un manufatto completo almeno al rustico e privo delle sole finiture, ma la diversa nozione di strutture realizzate. Tale nozione è integrata anche quando difettino le tamponature esterne, purché il risultato consenta di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione, identificando nei tratti essenziali l’opera da sanare e completare. Il diniego di condono fondato sulla sola assenza delle tamponature perimetrali è pertanto illegittimo, ove l’amministrazione abbia essa stessa attestato, in un proprio atto, la superficie coperta e la definizione plano-volumetrica dell’edificio.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato a due piani sito nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, acquistato con atto di compravendita del 2000. Il manufatto, privo di titolo edilizio, era stato oggetto di domanda di sanatoria edilizia presentata dall’alienante nel 1995 ai sensi della legge 724/1994.

Nel gennaio 2022 il Comune ha notificato il preavviso di diniego, fondato sul mancato rispetto del termine finale del 31 dicembre 1993 per l’ultimazione delle opere. Non essendo state prodotte osservazioni, l’amministrazione ha disposto il diniego con nota del 21 luglio 2022, notificata il successivo 18 agosto. I destinatari hanno impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 31, comma 2, della legge 47/1985, contestando in particolare il richiamo a una pratica di condono diversa da quella pertinente al proprio manufatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso ritenendolo fondato. La questione centrale riguarda i presupposti di fatto della sanatoria e, in particolare, il grado di completamento dell’opera richiesto dalla legge per accedere al beneficio.

I ricorrenti fondano la propria ricostruzione sul contenuto dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori del 1994, che descrive opere abusive in termini difformi dalla relazione dei militari dell’Arma. In quel provvedimento l’amministrazione menziona una struttura già definita sotto il profilo plano-volumetrico, con delimitazione degli elementi verticali esterni, delle pareti perimetrali, dei pilastri e dei setti portanti, e indica la superficie coperta e la cubatura dei corpi di fabbrica.

Il TAR richiama un proprio precedente del 20 giugno 2024, reso in un caso analogo, caratterizzato dallo stesso contestato richiamo a una domanda di condono diversa e dalla medesima ordinanza di sospensione. In quella sede è stato confermato l’orientamento secondo cui l’art. 43, comma 5, legge 47/1985 impiega la nozione di strutture realizzate, che può dirsi verificata anche in difetto delle tamponature esterne, ove il risultato consenta di percepire la fisionomia del manufatto e la sua destinazione.

Il Collegio rileva l’identità delle circostanze e delle doglianze e conferma tale indirizzo, citando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3806/2022 e, in senso conforme, Cons. Stato, Sez. VI, n. 39/2014. Il diniego impugnato è dunque illegittimo e va annullato.

Quanto alle spese, il TAR ravvisa eccezionali ragioni di compensazione, in considerazione della natura formale della decisione e dell’assenza di costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *