Esecuzione del giudicato e carta del docente (TAR Liguria n. 1046 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia condannato l’amministrazione scolastica ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è fondato quando risultino l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, mediante l’emissione della carta e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. Sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel dirigente competente, che provveda in caso di ulteriore inottemperanza. È ammessa la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 marzo 2024 n. 382. Con quel provvedimento il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento a plurime annualità.

Il Ministero non ha dato esecuzione spontanea. Le docenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario e la fissazione di una misura coercitiva. L’amministrazione si è costituita ma non ha svolto contestazioni nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. Ha constatato l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Ha altresì rilevato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia. L’adempimento deve avvenire mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

Il Collegio ha poi ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta. L’incarico è stato attribuito al Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30.

Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il TAR ha fissato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La misura è determinata negli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice. Il dies ad quem è il giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel dispositivo il TAR ha inoltre condannato l’amministrazione al rimborso del contributo unificato e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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