Ottemperanza per carta del docente: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 2900 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. La nozione di “titolo esecutivo” è distinta dalla “spedizione in forma esecutiva” di cui all’art. 475 cod. proc. civ., che, dopo le modifiche della c.d. Legge Cartabia, non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze. Ne consegue che la notifica della copia informatica della sentenza, dotata di asseverazione di conformità, è idonea a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle sulla carta del docente l’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La sentenza, prodotta come copia informatica asseverata, era stata notificata al Ministero in data 6 aprile 2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si costituiva con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente affrontato la questione della procedibilità del ricorso, verificando la corretta applicazione del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha chiarito che tale disposizione si riferisce al “titolo esecutivo” nell’accezione di cui all’art. 474 cod. proc. civ., ossia l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Tale nozione va tenuta distinta dalla “spedizione in forma esecutiva” di cui all’art. 475 cod. proc. civ., che costituiva requisito necessario per l’esecuzione forzata secondo il rito civile ma che, a seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. Legge Cartabia, non è più richiesta.
La Corte ha quindi escluso qualsiasi problema di compatibilità tra la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ., precisando che il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. A sostegno di tale interpretazione, il Collegio ha richiamato il precedente di Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo l’amministrazione dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, ordinando all’ente resistente di adempiere entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni.
Quanto alle spese, il Collegio ha condannato l’amministrazione alla rifusione, pur riducendone l’importo in considerazione del valore contenuto della controversia e delle attività difensive minime e stereotipate richieste in materia. Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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