Revoca della parità scolastica per sezioni non attivate e monte ore carente (TAR Calabria n. 1046 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dello status di parità scolastica è legittima quando l’amministrazione fonda il provvedimento su plurimi rilievi istruttori autonomamente idonei, tra cui la difformità tra il numero di sezioni dichiarate e quelle effettivamente attivate, l’insufficienza del monte ore contrattualizzato rispetto al fabbisogno dell’offerta formativa e la non conformità dei contratti individuali ai CCNL di categoria. In presenza di un provvedimento plurimotivato, il rigetto di taluno dei motivi non inficia la legittimità dell’atto, essendo sufficiente la validità di uno solo di essi. Le censure che non trovano riscontro documentale e le giustificazioni non suffragate da prova non superano il vaglio di legittimità. Il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione tecnica dell’amministrazione quando questa è sorretta da istruttoria adeguata e coerente con i registri e le risultanze ispettive.

Il Fatto

La cooperativa sociale ricorrente gestisce una scuola dell’infanzia. Con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’amministrazione ha revocato alla struttura lo status di parità, contestando plurimi profili: l’attivazione di tre sezioni anziché quattro, con conseguente percezione impropria di contributi; l’insufficienza del monte ore docente rispetto al fabbisogno dichiarato; il possesso di titoli di studio non abilitanti da parte di alcuni docenti; la stipula di contratti individuali non conformi ai contratti collettivi nazionali.

La cooperativa ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo il carattere ritorsivo dell’azione amministrativa, richiamando due precedenti favorevoli, e sostenendo che gli equivoci ispettivi derivassero da esigenze contingenti e che le sezioni fossero in realtà quattro. Il Ministero si è costituito, resistendo al ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto escluso l’assimilabilità della vicenda ai precedenti invocati. Le sentenze richiamate dalla ricorrente riguardavano, rispettivamente, un diniego di parità fondato su erronea ritenuta carenza documentale e una revoca retroattiva illegittima quanto alla decorrenza: fattispecie non sovrapponibili a quella odierna, in cui la revoca si fonda su accertamenti istruttori di segno diverso.

Nel merito, il Collegio ha verificato la fondatezza del primo rilievo: la distribuzione degli alunni in sole tre classi trova riscontro nei registri di presenza del mese di maggio. Le giustificazioni della ricorrente non sono state ritenute credibili, poiché la visita ispettiva si è svolta alla presenza del rappresentante legale e dei coordinatori e non vi è prova che l’insegnante della quarta classe abbia dovuto abbandonare l’aula per accompagnare l’ispettore. Elemento confermativo: una delle cinque aule risultava vuota e occupata da materiale accatastato.

Quanto al monte ore, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, pur potendolo, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sufficienza delle ore lavorate rispetto al fabbisogno dell’offerta formativa. La censura non è stata pertanto superata.

Il Collegio ha poi sottolineato che i primi due motivi di revoca, e più rilevanti, resistono alle censure: trattandosi di provvedimento plurimotivato, ciò giustifica già il rigetto del ricorso, senza necessità di scrutinare gli ulteriori profili. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con condanna della cooperativa alla rifusione in favore del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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