Silenzio-inadempimento del Comune e stipula della convenzione urbanistica (TAR Campania n. 1684 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione stipulata tra un Comune e un privato costruttore, con cui questi si obbliga a un facere o ad adempimenti verso l’ente al fine di ottenere il titolo edilizio, non costituisce contratto di diritto privato, non avendo autonoma natura di fonte negoziale del regolamento degli interessi delle parti. Essa si configura come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al provvedimento finale, dal quale promanano i poteri autoritativi della pubblica amministrazione, e il relativo contenuto può essere rimesso alla valutazione discrezionale della p.a. Ne deriva che l’istanza di stipula sollecita l’esercizio di una potestà di natura pubblicistica e la posizione del privato conserva consistenza di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio inadempimento dell’ente che non provveda nonostante le diffide.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento volto a ottenere il permesso di costruire per un compendio immobiliare, la società costruttrice, allora in bonis, si era impegnata con atto unilaterale d’obbligo a cedere gratuitamente al Comune un’area di mq 2103, individuata catastalmente, con successiva formalizzazione mediante apposita convenzione. Preso atto dell’impegno, l’ente aveva definito favorevolmente il procedimento rilasciando il titolo edilizio.

Dichiarato il fallimento della società, la curatela ha ripetutamente sollecitato la stipula della convenzione e la cessione dell’area. Dopo ulteriori diffide rimaste senza riscontro, ha introdotto il giudizio per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere, comprensivo di trascrizione e voltura catastale. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità della domanda e la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Oggetto dell’inerzia lamentata è la mancata stipula della convenzione urbanistica che condizionava il permesso di costruire per il compendio oggetto di causa.

Il Tribunale ha richiamato il principio per cui la convenzione tra Comune e privato costruttore non è contratto di diritto privato, ma atto intermedio del procedimento dal quale promanano poteri autoritativi, con contenuto rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione (Consiglio di Stato sez. II, 17/02/2021, n. 1448).

Sulla qualificazione della situazione soggettiva, il Collegio ha osservato che, nonostante la fase avanzata del procedimento, in capo alla ricorrente permane un interesse legittimo, correlato alla pretesa che l’amministrazione eserciti il residuo potere amministrativo, addivenendo alla convenzione prodromica al consolidamento del titolo abilitativo. Tale posizione è tutelabile in sede di ricorso avverso il silenzio-inadempimento, poiché l’istanza di stipula sollecita potestà pubblicistiche rispetto alle quali la posizione dell’istante ha natura di interesse legittimo (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2318/2017).

Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti della tutela richiesta, avendo la curatela depositato le plurime e vane diffide trasmesse all’ente, da ultimo la nota del 17.3.2025 rimasta priva di riscontro.

Il Comune è stato pertanto condannato a porre in essere, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, gli atti necessari alla stipula e sottoscrizione della convenzione, nonché alla trascrizione e alla voltura catastale. In caso di inutile decorso del termine, il Segretario comunale, nella qualità di Commissario ad acta, adotterà in luogo dell’ente le determinazioni necessarie a dare compiuta esecuzione alla pronunzia. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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