Soccorso istruttorio dovuto per l’errore materiale del candidato in procedura di massa (Cons. Stato n. 10470 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 non è di regola invocabile quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, perché gli obblighi di correttezza impongono al singolo partecipante oneri minimi di cooperazione. Tuttavia, quando il candidato ha adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione della domanda, in conformità al principio di autoresponsabilità, e sia incorso in un’inesattezza o in un errore materiale di compilazione, la regolarizzazione risponde a una basilare regola di correttezza e il soccorso istruttorio deve essere attivato. Il termine per l’azione di annullamento decorre, per l’atto soggetto anche a comunicazione individuale, dal giorno di quest’ultima e non dalla pubblicazione, non essendo esigibile un’impugnazione preventiva.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico aggregato, per titoli ed esami, indetto dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata per la copertura di posti di operatore socio sanitario. Nel caricamento telematico della domanda il secondo file, recante il retro dell’attestato OSS, sostituiva il frontespizio, cosicché la documentazione allegata risultava priva della prima facciata del titolo.

La Fondazione, con la rettifica della graduatoria finale, disponeva l’esclusione della candidata. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 7516/2025, respingeva il ricorso, ritenendo il bando chiaro nel comminare l’esclusione e non praticabile il soccorso istruttorio a tutela della par condicio. Proponeva appello la candidata, censurando sia la decorrenza del termine impugnatorio sia il diniego di regolarizzazione dell’errore materiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., quando un atto è soggetto a più forme di comunicazione, il termine per ricorrere decorre, per il destinatario della comunicazione individuale, da quest’ultima e non dalla pubblicazione. Poiché l’art. 8 del bando prevedeva espressamente la comunicazione individuale dell’esclusione con le relative motivazioni, non era esigibile un’impugnazione preventiva della prima graduatoria.

Nel merito il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui, nelle procedure di massa, il soccorso istruttorio non può di regola essere invocato per supplire a oneri minimi di cooperazione, tra cui il dovere di presentare documenti (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, n. 7118 del 2025). La regola muta quando il candidato abbia rispettato il proprio onere di diligenza e sia incorso in un mero errore materiale: la regolarizzazione risponde allora a elementari esigenze di correttezza e il soccorso va attivato (Cons. Stato, Sez. V, n. 9387 del 2023).

Nel caso concreto non è controverso l’errore materiale nel caricamento del file, che ha condotto a inserire il solo retro dell’attestato, né il possesso effettivo del titolo da parte dell’appellante. Il retro conteneva dati idonei a ricondurre il documento al titolare, quali l’agenzia formativa, il numero del certificato e la data di rilascio. Il Collegio rileva inoltre che la documentazione prodotta dall’Amministrazione in sede di riesame non risulta del tutto conferente, essendo stato allegato un documento diverso da quello indicato nel verbale.

Per tali ragioni l’appello è accolto e, in riforma della sentenza del TAR, è annullata l’esclusione dal concorso. L’Amministrazione dovrà procedere all’inserimento della candidata nella graduatoria finale, in base al punteggio conseguito secondo la legge di gara. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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