Proroga contributi agricoli: no al preavviso di rigetto nelle procedure concorsuali (Cons. Stato n. 10471 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione per l’accesso a contributi pubblici, caratterizzate dalla previa pubblicazione di un avviso, dalla fissazione delle regole di partecipazione e dalla successiva graduazione delle istanze, non trova applicazione l’obbligo di preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, trattandosi di procedura concorsuale espressamente esclusa. La nota con cui l’Amministrazione comunica che la proroga richiesta sarà concessa alla generalità dei beneficiari per un tempo più breve non integra un provvedimento di contenuto negativo, sicché resta estranea alla garanzia partecipativa. Il diniego di un’ulteriore proroga dei termini è legittimo quando la situazione dell’istante non presenta elementi differenziali rispetto agli altri beneficiari e la scelta dell’Amministrazione risulti improntata a parità di trattamento ed equità. L’anticipazione del contributo non può essere pretesa se non prevista dalla lex specialis della procedura.

Il Fatto

La Regione Lombardia stanziava fondi destinati alla prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico in favore del settore agricolo. Un florovivaista presentava domanda per un contributo finalizzato alla realizzazione di serre protettive, ottenendo l’ammissione al beneficio. Il termine originario per l’ultimazione dei lavori, fissato al 30 aprile 2020, veniva prorogato di novanta giorni per l’emergenza Covid-19, sino al 30 luglio 2020.

Non ritenendosi in grado di rispettare il termine, il beneficiario chiedeva un’ulteriore proroga sino al 31 marzo 2021 e un’anticipazione del contributo, adducendo l’indisponibilità delle materie prime e la stagionalità delle coltivazioni. L’Amministrazione comunicava che l’istanza non era accoglibile nei termini prospettati e, con successivo decreto, fissava un termine intermedio. Il T.a.r. per la Lombardia rigettava il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo procedimentale. L’appellante lamenta l’erronea esclusione dell’obbligo di preavviso di rigetto. Il Collegio richiama l’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, che non si applica alle procedure concorsuali: tali sono quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso, dalla fissazione delle regole di accesso e dalla successiva selezione delle istanze. Il bando approvato con D.d.u.o. n. 2214 del 21 febbraio 2019 presenta questa natura, con conseguente inapplicabilità della garanzia partecipativa.

A ciò si aggiunge che la nota impugnata non ha un contenuto provvedimentale negativo: essa si limita a comunicare che la proroga sarebbe stata concessa alla generalità dei beneficiari, ma per un tempo più contenuto rispetto a quello auspicato. La doglianza procedimentale è quindi rigettata.

Quanto al diniego di ulteriore proroga, il Collegio rileva che, pur dopo l’ampliamento dei termini ottenuto in via cautelare dalla stessa parte, i lavori non risultano conclusi: ciò getta dubbi sull’utilità concreta di un ulteriore differimento. Le considerazioni della Regione e del T.a.r. sull’assenza di elementi differenziali rispetto alle altre imprese florovivaistiche — circostanza incontestata — restituiscono un assetto improntato a parità di trattamento ed equità. Il maggiore ammontare del contributo non giustifica la deroga: a un aiuto più consistente avrebbe dovuto corrispondere una correlata capacità di gestire gli impegni assunti.

La relazione tecnica versata dall’appellante non dimostra l’abnormità delle conclusioni dell’Amministrazione rispetto a parametri oggettivi di esercizio dell’attività, né l’impossibilità di spostare le piante integra ragione idonea alla proroga. Il Collegio ritiene la condotta amministrativa conforme alle regole della procedura. Quanto all’anticipazione, essa non era prevista dalla lex specialis. L’appello è quindi infondato e la sentenza confermata, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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