Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1357 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile quando il creditore ha notificato il titolo esecutivo all’amministrazione e ha lasciato decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine determinato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 101/2024, pubblicata il 6 marzo 2024, con cui è stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, tramite la Carta, dell’importo di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 22 ottobre 2024 ed è passata in giudicato. Non essendo stata eseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di accreditamento degli importi e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva. La ricorrente ha notificato il titolo esecutivo al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 22 ottobre 2024, e la sentenza è frattanto passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Siena.

È stato altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza intervenuta successivamente alla sua scadenza. Non risulta dagli atti che l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, ad accreditare alla ricorrente, mediante carta del docente, l’importo di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi legali. Per l’ipotesi di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Quanto alla misura accessoria, il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto ha giustificato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo la previsione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre oneri e accessori, sono poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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