Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Emilia-Romagna n. 1331 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, integra un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia prescinde dall’esame del merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di attività di stabilimento balneare nel Comune di Riccione, impugnava le deliberazioni con cui l’amministrazione comunale aveva definito le linee di indirizzo per l’applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 in materia di cessazione dell’efficacia delle concessioni in essere.
Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, la società chiedeva l’accertamento della natura pluriennale del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, e la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità. In via subordinata, domandava la determinazione dell’indennizzo per le utilità economiche perdute.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina esclusivamente il profilo processuale, senza entrare nel merito delle complesse questioni relative alle concessioni demaniali marittime e alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.
La società ricorrente, con memoria depositata il 30 aprile 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La causa era stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 16 giugno 2026.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la doverosa presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
In applicazione di tali principi, la Corte dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
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Nota della Redazione
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