Ripartizione competenze AGCM e AGCOM sulle pratiche commerciali scorrette nelle comunicazioni elettroniche (Cons. Stato n. 10470 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore delle comunicazioni elettroniche, la competenza ad accertare e sanzionare le condotte qualificabili come pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 del Codice del consumo spetta in via esclusiva all’AGCM, ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo. La competenza dell’AGCOM resta ferma solo quando la disciplina di settore detti aspetti specifici della pratica incompatibili con la disciplina consumeristica, secondo il criterio dell’incompatibilità e non quello della specialità. L’addebito in unica soluzione delle rate residue in caso di recesso, senza preventiva informazione adeguata, integra una pratica commerciale ingannevole e dunque scorretta, non un mero illecito di settore.
Il Fatto
L’AGCOM, con delibera n. 317/21/CONS del 7 ottobre 2021, ha sanzionato una società di telefonia per aver addebitato in unica soluzione le rate residue di un prodotto offerto congiuntamente all’offerta mobile, in caso di recesso, salvo espressa richiesta dell’utente di proseguire il pagamento rateale. La condotta è stata ritenuta lesiva della libertà di recesso tutelata dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 7/2007, convertito con modificazioni in legge n. 40/2007, con sanzione ai sensi dell’art. 98, comma 16, d.lgs. n. 259/2003.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 3345/2023 ha accolto il ricorso per difetto di competenza dell’AGCOM, qualificando il fatto come pratica commerciale scorretta di competenza AGCM e assorbendo gli altri motivi. L’AGCOM ha proposto appello, contestando la qualificazione e rivendicando la propria competenza settoriale; la società appellata ha resistito e riproposto i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze tra le due Autorità. Le sentenze dell’Adunanza plenaria n. 11-16 del 2012 attribuivano all’AGCOM una funzione primaria di tutela dell’utenza; la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3/2016 ha poi spostato il criterio dalla specialità per settori a quella per fattispecie, valorizzando la nozione di aspetti specifici di cui all’art. 19, comma 3, del Codice del consumo.
La sentenza della Corte di giustizia UE del 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17, ha chiarito che la nozione di contrasto, di cui all’art. 3, par. 4, della direttiva 2005/29/CE, ricorre solo quando le norme di settore impongano obblighi incompatibili con quelli della direttiva, senza margine di manovra. Ne deriva l’abbandono del criterio di specialità in favore del criterio di incompatibilità, già recepito dalla Sezione nella sentenza n. 7296/2019.
Applicando tale criterio, la Sezione rileva che l’art. 71, comma 1-bis, d.lgs. n. 259/2003 demanda all’AGCOM solo la definizione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture, senza disciplinare altri profili della condotta. La fattispecie concreta integra quindi una pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento del consumatore medio, con competenza esclusiva dell’AGCM ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo.
Il Collegio esclude poi che la condotta costituisca una pratica commerciale aggressiva, per difetto di molestie, coercizione o indebito condizionamento, ma la qualifica come pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE, per omessa informazione adeguata sulle conseguenze del recesso. L’appello è pertanto respinto, con conferma del vizio di incompetenza e condanna dell’AGCOM alle spese.
Nota della Redazione
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