Guida in stato di ebbrezza e soglia penale: Cassazione n. 779/2026
La Corte di cassazione, settima sezione penale, con l’ordinanza n. 779 del 2026, ha esaminato la responsabilità per guida in stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico accertato supera di poco la soglia prevista dall’art. 186, secondo comma, lettera b), del Codice della strada.
Questione esaminata
Il Tribunale di Prato aveva condannato l’imputato dopo che la Polizia municipale aveva rilevato un tasso alcolemico pari a 0,85 g/l. Nel ricorso si sosteneva che i sintomi osservati avrebbero potuto giustificare soltanto l’illecito amministrativo previsto per la fascia inferiore e che la motivazione non spiegasse adeguatamente perché il fatto dovesse essere ricondotto alla fattispecie penale. La difesa richiamava inoltre una patologia, la steatosi, capace di ridurre la capacità di metabolizzare l’alcol.
Principio affermato
Quando il valore accertato è superiore a 0,8 g/l, anche se lo scostamento è minimo, ricorre la contravvenzione prevista dall’art. 186, secondo comma, lettera b), del Codice della strada. Una condizione patologica che rallenti lo smaltimento dell’alcol non esclude di per sé la responsabilità: trattandosi di contravvenzione, il fatto è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, e chi si trovi in condizioni incompatibili con una guida sicura deve astenersi dal condurre il veicolo.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché il dato di 0,85 g/l collocava oggettivamente la condotta oltre il limite massimo della fascia amministrativa. Il superamento di soli 0,05 g/l non consentiva di ricondurre il fatto alla lettera a) dell’art. 186. Il Tribunale aveva inoltre considerato l’incapacità dell’imputato di mantenere l’equilibrio, rilevata dall’agente operante, quale ulteriore elemento significativo.
La dedotta steatosi non rendeva il fatto penalmente irrilevante: anche nell’ipotesi di inconsapevolezza della ridotta capacità di smaltimento, le condizioni personali e i sintomi avrebbero imposto di non mettersi alla guida. Il ricorso, inoltre, contestava genericamente la misurazione senza indicare elementi concreti di malfunzionamento dello strumento. La motivazione del giudice di merito è stata quindi ritenuta logica, congrua e corretta in diritto, con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
Rilevanza pratica
La decisione conferma che le fasce dell’art. 186 operano sulla base del valore alcolemico accertato: non esiste una tolleranza giudiziale ulteriore per gli scostamenti minimi oltre 0,8 g/l. Patologie o condizioni individuali possono assumere rilievo soltanto se incidono concretamente sugli elementi del reato; non legittimano la guida quando il conducente presenta sintomi evidenti o conosce, o dovrebbe conoscere, una ridotta capacità di metabolizzare l’alcol.