Attività di parcheggiatore abusivo sanzionabile anche su area privata ad accesso indiscriminato (Cass. civ. n. 14898 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine senza autorizzazione, sanzionato dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, è configurabile anche quando l’attività sia svolta su area privata, purché l’accesso all’area stessa sia indiscriminato, ossia consentito a una moltitudine indefinita di utenti, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o dispositivi mobili. La nozione di parcheggio, ai sensi dell’art. 3, primo comma, n. 34, cod. strada, non è circoscritta alle sole aree pubbliche, comprendendo ogni area o infrastruttura posta fuori dalla carreggiata destinata alla sosta dei veicoli. La disciplina del codice della strada si applica altresì alle aree private aperte all’uso pubblico, qualificate dall’utilizzo indiscriminato da parte di una pluralità indefinita di utenti. In tali aree, difettando l’autorizzazione, è legittima l’irrogazione della sanzione amministrativa.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura gli aveva applicato la sanzione di € 772,00 ai sensi dell’art. 7, comma 15-bis, cod. strada per aver esercitato l’attività di parcheggiatore, il 20.08.2017, in un terreno sito in località San Foca, nei pressi del lido San Basilio, senza essere autorizzato. L’opponente sosteneva di essere semplice comodatario dell’area, di non aver posto in essere la condotta e di ritenere eccessivo l’importo della sanzione. Il giudice di pace annullava la sanzione per vizio di motivazione. Su appello della Prefettura, il Tribunale, in totale riforma, riteneva legittimo il provvedimento opposto, affermando che l’attività è sanzionabile anche se esercitata su area privata soggetta a vincoli, evidenziando il rinvenimento di numerose autovetture e l’accesso indifferenziato all’area.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, sostenendosi che la configurabilità dell’esercizio abusivo richiederebbe lo svolgimento dell’attività su area pubblica o su area privata soggetta a uso pubblico, tale non essendo quella cui l’accesso non fosse indiscriminato. Il ricorrente evidenziava che, nel caso di specie, l’uso sarebbe stato consentito solo a chi avesse chiesto di parcheggiare.

Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha rilevato che l’esercizio dell’attività di parcheggio è soggetto ad autorizzazione e che la nozione di parcheggio, di cui all’art. 3, primo comma, n. 34, cod. strada, non è circoscritta alle sole aree pubbliche, definendo come parcheggio l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli. Il codice della strada trova applicazione sia alle aree pubbliche sia alle aree private ove si svolge la circolazione, purché destinate all’uso pubblico, ossia all’utilizzo indiscriminato da parte di una molteplicità indefinita di utenti, come prescritto dall’art. 38, comma decimo, cod. strada in tema di segnaletica.

La Corte ha, inoltre, valorizzato la previsione dell’art. 7, comma sesto, cod. strada, come modificato dal d.lgs. n. 177/2024, che, con disposizione sopravvenuta al fatto ma non innovativa della disciplina previgente, considera le aree di parcheggio ad uso pubblico quando l’accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili. Se l’area privata è destinata al parcheggio con possibilità di accesso indiscriminato, è applicabile la sanzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada e per l’esercizio dell’attività è richiesta l’autorizzazione.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che l’area era aperta all’accesso indiscriminato di coloro che intendessero parcheggiare, senza limitazioni soggettive e senza necessità di alcun tesserino attestante la qualità di associato alla presunta Associazione proprietaria, cui veniva richiesto il pagamento di una somma. La Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della Prefettura, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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