Reviviscenza dell’art. 4 l. n. 59/1961 e questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 d.lgs. n. 179/2009 (Cass. civ. Sez. I n. 9173 dell’11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di una disposizione legislativa nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 179/2009 non ha natura meramente ricognitiva, ma possiede forza normativa, con la conseguenza che la dichiarazione di indispensabile permanenza in vigore dell’art. 4, comma 4, della legge n. 59/1961 (canoni per l’accesso alle strade statali nei centri abitati con meno di 20.000 abitanti) è idonea a determinarne la reviviscenza, superando la precedente abrogazione implicita per incompatibilità con il Codice della Strada. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009, per violazione dell’art. 76 Cost., è rilevante e non manifestamente infondata quando il diritto vivente abbia escluso l’abrogazione tacita della norma richiamata e ne abbia invece affermato la vigenza, in conformità ai criteri direttivi della legge delega n. 246/2005.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla pretesa di ANAS S.p.A. di riscuotere i canoni per l’accesso dalla strada statale “Romea” all’immobile del ricorrente, sito nel centro abitato di un Comune con meno di 20.000 abitanti. Il contribuente contestava tale diritto, invocando l’art. 4, comma 4, della legge n. 59/1961, che fa salvi in favore dei Comuni i canoni dovuti dai privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale.
Il Tribunale di Rovigo aveva accolto la domanda, escludendo la titolarità del diritto in capo a ANAS S.p.A. e condannandola alla restituzione dei ratei. La Corte d’Appello di Venezia, invece, riformando la sentenza, aveva ritenuto l’art. 4 implicitamente abrogato dalle successive disposizioni del d.lgs. n. 285/1992, del d.lgs. n. 143/1994, del d.P.R. n. 242/1995 e dell’art. 55, comma 23, della legge n. 449/1997, attribuendo all’inserimento della norma nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 179/2009 un valore solo ricognitivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 179/2009. Un precedente orientamento (ord. n. 11266/2020, cui ha fatto seguito Cass. n. 4192/2023) ha statuito che l’inserimento dell’art. 4 nella voce n. 1696 ne determina la permanente vigenza, mentre un diverso indirizzo (Cass. n. 15942/2024) ha escluso che la norma possa essere “salvata” se già colpita da abrogazione tacita.
La Sezione Lavoro, con orientamento consolidato (Cass. n. 19420/2013; conf. nn. 7976/2016 e 26488/2018), aveva ritenuto che l’inclusione di una disposizione tacitamente abrogata nell’elenco delle norme “salvate” dovesse considerarsi tamquam non esset, quale lapsus calami, in ossequio all’art. 15 preleggi e ai principi di cui agli artt. 3 e 76 Cost.
Tuttavia, la Corte ha osservato che, con riferimento all’art. 8 della legge n. 991/1952, la Corte costituzionale, con sentenza n. 182/2018, è intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009 nella parte in cui dichiarava l’indispensabile permanenza in vigore della norma, escludendo che il decreto abbia natura meramente ricognitiva.
Alla luce di tale pronuncia, la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1696 dell’Allegato 1, l’indispensabile permanenza in vigore dell’art. 4, comma 4, della legge n. 59/1961, atteso che le due normative (quella previgente e quella successiva al Codice della Strada) pongono conseguenze giuridiche inconciliabili in ordine alla titolarità del diritto alla percezione dei canoni. La questione è stata dichiarata rilevante, sospendendosi il giudizio e disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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