Segreto tecnico commerciale non provato e accesso all’offerta dell’aggiudicatario (TAR Puglia n. 1047 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara, l’art. 35, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’ostensione delle informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali solo in presenza di una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata. Tale opposizione, ponendosi in rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità sancita dall’art. 36 del medesimo decreto, non può fondarsi su affermazioni generiche o stereotipate, ma deve dare conto dei requisiti di segretezza e rilevanza economica richiesti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005. La stazione appaltante è tenuta a vagliare l’effettiva sussistenza del segreto. In difetto, riespande la regola generale di accessibilità, senza che rilevi la verifica sull’indispensabilità dell’accesso per la difesa in giudizio.

Il Fatto

Il Comune di Lecce indice una gara per la fornitura di autobus elettrici e il servizio di manutenzione, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sono ammessi due soli operatori. All’esito, la Commissione propone di aggiudicare in favore di uno dei due, con un punteggio complessivo superiore a quello della ricorrente.

La società seconda classificata, non riuscendo ad accedere ai contenuti dell’offerta tecnica dalla piattaforma digitale, presenta istanza di accesso e successivo sollecito. La stazione appaltante, con comunicazione del RUP, nega parzialmente l’ostensione di alcune schede dell’offerta tecnica, dando conto della dichiarazione di riservatezza dell’aggiudicataria. La ricorrente impugna il diniego parziale con ricorso ex artt. 116 c.p.a. e 36 del D. Lgs. n. 36/2023, deducendo la lesione del proprio diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023, che impone di rendere disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi l’offerta dell’aggiudicatario e gli atti presupposti. Richiama poi l’art. 35, che consente di escludere l’accesso per le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, fermo restando l’accesso al concorrente se indispensabile per la difesa in giudizio.

La Corte ritiene che alla previsione derogatoria vada data lettura restrittiva, sia quanto alla configurabilità del segreto, sia quanto alla sua prova. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’opposizione all’ostensione non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate: non ogni elemento di originalità dello schema tecnico integra un segreto, ed è onere di chi eccepisce la riservatezza dimostrare l’esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni specialistiche.

Il Collegio precisa che la qualificazione deve avvenire in coerenza con l’art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005, che richiede i requisiti di segretezza e di rilevanza economica e l’adozione di misure di protezione adeguate. Non basta una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale rileva che la stazione appaltante si è limitata a recepire la dichiarazione dell’aggiudicataria circa la natura tecnico-commerciale dei documenti, senza puntualizzare le componenti idonee a rivelare specifici segreti né indicare le ragioni della loro qualificazione in concreto. Manca, inoltre, alcun vaglio dell’amministrazione sull’effettiva presenza dei segreti. Ne deriva la carenza della motivata e comprovata dichiarazione richiesta dall’art. 35, comma 4, lett. a), con il riespandersi della regola di accessibilità.

Il Collegio ritiene, per completezza, non condivisibili le obiezioni delle resistenti. Il minor punteggio tecnico dell’aggiudicataria non esclude l’interesse della ricorrente a verificarne l’attribuzione, potendo una decurtazione incidere sulla graduatoria, specie a fronte del minimale scarto complessivo. Quanto alla possibile tardività del futuro ricorso, la contestazione slitterebbe ove fondata proprio sui documenti oscurati. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto all’accesso integrale e ordine di ostensione entro dieci giorni dalla notificazione, oltre condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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