Riconoscimento titolo estero di sostegno e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 1109 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza dell’attestazione dell’autorità straniera comprovante la spendibilità della qualifica nel Paese di origine non è di per sé ostativa al riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in altro Stato membro. Il riconoscimento non richiede l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente la mera equivalenza, da valutare secondo il sistema generale di cui alla direttiva 2005/36/CE, mediante confronto tra le qualifiche attestate e quelle richieste dall’ordinamento italiano. L’Amministrazione non dispone di alcuna facoltà di astenersi: deve verificare in concreto il livello di competenza acquisito dall’interessato e, in presenza di materie sostanzialmente diverse, assegnare le misure compensative previste dall’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il diniego fondato su un giudizio di radicale diversità delle formazioni, privo di adeguata motivazione sull’impossibilità di colmare le differenze, è illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente ha conseguito in Romania un titolo di formazione sul sostegno scolastico, dopo il riconoscimento del titolo di laurea ottenuto in Italia. Nel 2021 ha presentato al Ministero dell’Istruzione domanda di riconoscimento dell’attestato ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

A seguito di un giudizio contro il silenzio dell’Amministrazione, il Commissario ad acta ha rigettato l’istanza. Ha ritenuto che la richiedente non possedesse alcuna qualifica professionale prescritta in Romania per accedere all’insegnamento di sostegno e che la formazione estera fosse totalmente inidonea, con differenze quantitative e qualitative non colmabili nemmeno mediante misure compensative. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che ha accolto la domanda cautelare con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla mancanza dell’Adeverinta, ossia dell’attestazione dell’autorità rumena comprovante la possibilità di esercitare la professione di insegnante di sostegno in Romania. Il suo difetto non è di per sé ostativo al riconoscimento. L’Adunanza Plenaria n. 22/2022 ha chiarito che quel titolo consente lo svolgimento dell’insegnamento in parola e non vi è ragione per ritenerlo non riconoscibile in Italia.

Il riconoscimento non richiede identità tra i titoli confrontati. È sufficiente la mera equivalenza, che va accertata secondo il sistema generale di riconoscimento, confrontando le qualifiche attestate dallo Stato membro con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, le misure compensative. L’Adunanza Plenaria n. 18/2022 ha precisato che la mancanza dei documenti di cui all’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può essere automaticamente considerata ostativa: occorre verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito. La valutazione non è quindi una facoltà, ma un obbligo.

La valutazione ministeriale appare inadeguatamente motivata. Il giudizio di radicale diversità tra il percorso italiano e quello rumeno si fonda su argomenti deboli, dai quali si fa discendere l’impossibilità di individuare misure compensative. Il Collegio osserva invece che l’attestato allegato richiama un tirocinio curriculare e che le tematiche affrontate — psicologia dell’educazione, didattica nell’educazione inclusiva, neuropsichiatria infantile, psicologia dello sviluppo, oltre a preparazione pratica di circa 300 ore — presentano una diffusa sovrapposizione con gli insegnamenti dell’Allegato B del D.M. 30.09.2011.

Gli uffici non chiariscono perché non sarebbero individuabili misure compensative, che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. La conclusione è rafforzata dall’art. 7 DL 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024, che prevede il riconoscimento di titoli analoghi a seguito dello svolgimento con profitto di percorsi integrativi attivati dall’INDIRE o dalle università convenzionate.

Il provvedimento trascura inoltre le esperienze maturate dalla ricorrente, tra cui le supplenze di lungo periodo svolte proprio nella materia di sostegno. L’art. 14, par. 1, della direttiva 2005/36/CE impone misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali, nozione che ricorre quando le materie sono essenziali all’esercizio della professione e molto diverse per durata o contenuto. Il ricorso è accolto e il diniego annullato, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza e assegnare le eventuali misure compensative, previo contraddittorio. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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