Restituzione incentivi GSE illegittima senza previo annullamento delle RVC (Cons. Stato n. 5700 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di restituzione degli incentivi già erogati dal GSE è illegittima quando non sia stata preceduta da un provvedimento di annullamento d’ufficio o di decadenza delle richieste di verifica e certificazione che ne costituiscono il titolo. L’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 subordina la ripetizione delle somme a un previo o contestuale provvedimento di secondo grado che annulli o dichiari inefficaci le RVC, poiché in sua assenza le erogazioni mantengono il loro presupposto e non è configurabile alcun indebito. L’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 ha portata eccezionale e si riferisce esclusivamente ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi già riconosciuti, non ai rigetti delle RVC, sicché la sua latitudine applicativa non può estendersi in via analogica né essere veicolata dal comma 7 del medesimo articolo.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto dal Gestore dei servizi energetici l’approvazione di una proposta di progetto e programma di misura per l’efficientamento di un impianto di depurazione. Sulle prime tre richieste di verifica e certificazione erano stati emessi i relativi titoli di efficienza energetica. La quarta RVC veniva respinta con provvedimento del 28 giugno 2018, poi confermato dal giudice amministrativo.

Dopo l’entrata in vigore dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, la società chiedeva il riesame e la revoca del diniego. Il GSE rigettava l’istanza e, con lo stesso provvedimento, chiedeva per la prima volta la restituzione degli incentivi già liquidati sulle prime tre RVC, quantificandoli con successiva intimazione di pagamento. Il TAR Lazio respingeva ricorso e motivi aggiunti; la società appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue nettamente la vicenda relativa al diniego della quarta RVC da quella concernente la ripetizione degli incentivi. Quanto alla prima, il rigetto dell’istanza di riesame è legittimo: il tenore letterale del comma 8 richiama solo i provvedimenti di decadenza dagli incentivi, non i rigetti delle RVC. La norma, di carattere eccezionale, non ammette interpretazione analogica o estensiva e il comma 7, che disciplina il potere di verifica e controllo, resta disposizione eterogenea.

Il giudice rileva inoltre che il provvedimento del 28 giugno 2018 non è qualificabile come atto di secondo grado, essendo fondato su nuovi elementi istruttori acquisiti nel procedimento relativo al periodo di monitoraggio della quarta RVC. Sul punto opera il giudicato esterno della sentenza di questa stessa sezione resa tra le parti nel giudizio n. 4464 del 2024.

La parte accolta dell’appello riguarda invece la richiesta di restituzione. Il GSE, respinta l’istanza di riesame, ha preteso la ripetizione delle somme erogate sulle prime tre RVC, mai annullate né dichiarate decadute. Per il Collegio la richiesta è radicalmente illegittima: le erogazioni mantengono il loro presupposto finché un provvedimento di secondo grado non annulli o dichiari inefficaci le RVC o l’approvazione della PPPM.

La ripetizione presuppone indefettibilmente un previo o contestuale provvedimento di decadenza o annullamento, che nel caso di specie manca. Il procedimento avviato su istanza di riesame poteva concludersi solo con accoglimento o rigetto, non con la restituzione; quest’ultima è connessa alle attività di controllo dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e richiede un’istruttoria e una possibilità partecipativa dell’interessato. Sintomatico, per la Corte, l’avvio tardivo di un procedimento di annullamento d’ufficio, mai concluso, che inverte l’ordine logico tra annullamento e restituzione.

Ne deriva l’illegittimità del provvedimento del 24 settembre 2021 nella parte in cui chiede la restituzione degli incentivi e l’illegittimità derivata dell’intimazione di pagamento. Assorbiti gli ulteriori motivi; spese compensate in entrambi i gradi per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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