Ottemperanza per inadempimento del Ministero a sentenza del giudice ordinario (TAR Basilicata n. 556 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, quando l’autorità amministrativa, debitrice di una somma di denaro, non abbia adempiuto al precetto giurisdizionale. L’inerzia dell’amministrazione configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione. Grava sul debitore l’onere di provare l’integrale adempimento prima della notifica del ricorso per ottemperanza. In caso di ulteriore inottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con funzione sostitutiva.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Tribunale di Potenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, l’amministrazione era rimasta inerte. La sentenza, notificata al Ministero, era divenuta irrevocabile. Il ricorrente, non avendo ricevuto il pagamento, ha quindi proposto ricorso per ottemperanza per conseguire l’attuazione del comando giurisdizionale, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine per la proposizione del ricorso e l’infruttuoso decorso di quello di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando come l’inerzia dell’amministrazione configuri una violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Sul debitore grava l’onere di provare l’avvenuto pagamento; nel caso di specie, non vi era prova dell’adempimento, essendo stato corrisposto soltanto il pagamento delle spese di lite, estranee all’oggetto dell’azione.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni, assegnando il termine per l’adempimento. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta, con funzione sostitutiva, nella figura del Prefetto di Roma, o di un funzionario delegato.
La pronuncia ha infine regolato le spese di lite, condannando il Ministero alla rifusione in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore. Il Collegio ha precisato che le spese accessorie, relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono ricomprese in modo omnicomprensivo nella liquidazione effettuata.
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Nota della Redazione
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