Nessun recupero stipendiale oltre 24 mesi per diniego causa di servizio (Cons. Stato n. 10483 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aspettativa per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007 esclude la ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Il recupero dell’indebito ha carattere doveroso, ma presuppone l’effettiva formazione dell’indebito: il thema decidendum attiene alla sussistenza dei presupposti della ripetizione, non alla discrezionalità dell’azione di recupero. Quanto al periodo di aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili, l’art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 339/1982 va inteso nel senso che il “trattamento goduto” coincide con il trattamento spettante, con la conseguenza che, formatosi il silenzio assenso decorsi centocinquanta giorni, nessun ulteriore indebito matura, salvo il conguaglio della eventuale differenza positiva.
Il Fatto
Un ex assistente capo della Polizia di Stato, collocato in aspettativa per infermità dal 5 agosto 2006, ha chiesto al TAR Campania l’accertamento del diritto al trattamento stipendiale integrale per una serie di periodi compresi tra il 2007 e il 2011, nonché la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute a titolo di recupero.
Il Ministero dell’Interno, con nota del 3 aprile 2013, aveva quantificato un debito stipendiale e operato trattenute, compensando in parte con il compenso sostitutivo del congedo non fruito e con il conguaglio fiscale. Il TAR ha respinto il ricorso sul presupposto del carattere dovuto del recupero. L’interessato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato sposta l’asse del ragionamento. Non è in discussione la doverosità dell’azione di recupero dell’indebito, principio consolidato e condiviso. Il punto è a monte: stabilire se un indebito si sia effettivamente formato, cioè se sussistano i presupposti per disporne il recupero. La questione è quindi di corretta applicazione delle norme di settore.
Sul primo versante la Corte richiama l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007, che non dà luogo alla ripetizione quando la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. Nel caso concreto l’aspettativa decorre dal 5 agosto 2006, il termine è scaduto il 6 agosto 2008 e il diniego è intervenuto il 24 ottobre 2008. Nessun indebito si è dunque formato per i periodi 5 agosto 2007/24 settembre 2007 e 25 ottobre 2008/25 novembre 2008.
Sul secondo versante, relativo al periodo di aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili, la Corte applica l’art. 8, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 339/1982. Decorsi centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda si forma il silenzio assenso, mentre nel periodo intercorrente il dipendente è collocato in aspettativa con il trattamento goduto all’atto del giudizio di non idoneità. Il “trattamento goduto” va letto come trattamento spettante: irrilevante che la ripetizione non sia esercitabile in forza dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007.
Ne deriva che, formatosi il silenzio assenso dal 26 aprile 2009, nessun ulteriore indebito matura, salvo il recupero della eventuale differenza positiva rispetto a quanto sarebbe spettato dopo il transito. Il recupero resta legittimo solo per i primi centocinquanta giorni, nel periodo 26 novembre 2008/25 aprile 2009.
L’appello è quindi accolto in gran parte, con riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado nei limiti indicati. L’Amministrazione è tenuta a restituire le somme trattenute in eccesso rispetto al debito così accertato. Le spese del doppio grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.