Accesso agli atti, cumulo dei regimi e obbligo di attestazione dell’inesistenza (TAR Campania n. 4129 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra accesso documentale e accesso civico generalizzato non è di reciproca esclusione ma di completamento e integrazione. Di fronte a un’istanza che non specifichi in modo esclusivo un unico titolo, l’amministrazione ha il dovere di esaminarla alla luce di tutte le discipline astrattamente applicabili. Il silenzio serbato oltre il termine di trenta giorni sull’istanza di accesso documentale configura illegittimo diniego tacito ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. Le disfunzioni organizzative e la gravosità della ricerca documentale sono circostanze interne che non possono essere opposte al cittadino. Qualora un documento non sia reperibile, l’amministrazione non può limitarsi a una comunicazione dubitativa, ma deve rilasciare un’attestazione formale, chiara e univoca, dell’inesistenza o irreperibilità dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificandosi proprietario di un immobile, ha presentato istanza di accesso al fascicolo edilizio e agli atti di polizia locale relativi al proprio bene, formulandola cumulativamente ai sensi della disciplina sull’accesso documentale e su quella dell’accesso civico generalizzato. Trascorsi trenta giorni senza riscontro, ha adito il Tribunale chiedendo l’annullamento del silenzio-diniego e l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto.

Costituitasi l’amministrazione, nelle more del giudizio essa ha trasmesso solo parte della documentazione, dichiarando di non aver reperito una specifica autorizzazione. Ha poi eccepito l’improprio cumulo delle istanze, la genericità e il carattere esplorativo della richiesta, nonché la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di improprio cumulo, ritenendola infondata. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 10/2020, osserva che le discipline dell’accesso non si escludono ma si integrano, e che l’art. 5, comma 11, d.lgs. n. 33/2013 fa salve le diverse forme di accesso della l. n. 241/1990. L’amministrazione deve quindi valutare l’istanza alla luce di tutti i regimi applicabili.

Sul versante dell’accesso documentale, la Corte riconosce la legittimazione del proprietario. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, questi vanta un interesse diretto e concreto, strumentale alla tutela del diritto di proprietà e alla verifica della conformità edilizia dell’immobile, come confermato dal richiamo a TAR Marche n. 721/2025.

Il Collegio respinge poi le difese dell’amministrazione. L’indicazione dell’immobile tramite indirizzo e dati catastali circoscrive in modo inequivocabile l’oggetto della richiesta: l’onere di motivazione non impone di indicare gli estremi di ogni documento. La richiesta non è quindi generica né esplorativa. Quanto alle difficoltà operative, la Corte le ritiene giuridicamente irrilevanti: le carenze organizzative interne non possono essere opposte per differire l’esercizio del diritto di accesso.

Il silenzio protratto per oltre trenta giorni integra dunque un illegittimo diniego tacito. Quanto alla sopravvenuta trasmissione parziale, essa rende improcedibile il ricorso solo per gli atti effettivamente ostesi. Sulla specifica autorizzazione non reperita, la formula dubitativa usata dall’ente è inidonea: persiste l’obbligo di una attestazione formale dell’inesistenza. Assorbita, infine, la parallela domanda di accesso civico, perché la tutela dell’accesso documentale soddisfa già il bene della vita. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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