Revocazione per omissione di pronuncia sui motivi riproposti in appello (Cons. Stato n. 10491 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. l’omissione di pronuncia sui motivi assorbiti dal giudice di primo grado e ritualmente riproposti in appello ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., quando il giudice, per una svista nella percezione delle risultanze materiali del processo, non ne esamini il contenuto. Il mero richiamo a “tutti gli atti della causa” non vale a escludere il vizio, né la decisione sul motivo può ritenersi implicitamente contenuta nella motivazione quando questa è incompatibile con l’accoglimento della doglianza. Il principio di consumazione delle impugnazioni opera esclusivamente per le impugnazioni e non per la riproposizione dei motivi, che può avvenire con memoria depositata entro il termine per la costituzione in giudizio, anche successivamente all’atto di costituzione.

Il Fatto

Il TAR Liguria, con sentenza n. 718 del 2023, accoglieva il ricorso introduttivo e annullava gli atti con cui il Comune di Ventimiglia, in variante al PUC, aveva assentito la costruzione di un fabbricato commerciale destinato a media struttura di vendita, unitamente al permesso di costruire rilasciato alla società proponente. Il giudice di primo grado riteneva che l’interesse pubblico posto a fondamento della variante fosse di carattere meramente economico e che l’istruttoria avesse omesso ogni ponderazione degli altri interessi urbanistici. Accoglieva il primo, il sesto e il settimo motivo, assorbendo il secondo, il terzo, il quarto e il quinto.

La sentenza veniva impugnata e il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5510 del 2024, accoglieva l’appello riformando la decisione di primo grado. I ricorrenti originari proponevano allora revocazione, deducendo che la sentenza d’appello non si era pronunciata sui motivi assorbiti, ritualmente riproposti ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., e riproponendo gli stessi motivi in sede rescissoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dei motivi riproposti. Le società resistenti sostenevano che la riproposizione con memoria successiva all’atto di costituzione fosse tardiva, per asserita consumazione del relativo potere. La Sezione osserva che il principio di consumazione è riferibile esclusivamente alle impugnazioni e non alla riproposizione dei motivi, per la quale rileva soltanto il termine di costituzione in giudizio. La soluzione è coerente con il tenore letterale dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. e con la tassatività delle ipotesi di inammissibilità, posta a tutela del diritto di azione.

Sul piano del rescindente, il ricorso è fondato. La sentenza n. 5510 del 2024 si era limitata a esaminare il profilo della motivazione dei provvedimenti quanto alla sussistenza dell’interesse pubblico, senza pronunciarsi sui motivi riproposti. Non è sufficiente, per escludere il vizio, il generico richiamo a “tutti gli atti della causa”: l’omissione deriva da un mero errore di percezione del contenuto degli atti e integra l’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui rientrano in tale nozione i casi di omissione di pronunzia dovuta a svista sulle risultanze processuali.

Passando al rescissorio, la Sezione esamina i quattro motivi già assorbiti e li ritiene tutti infondati. La riqualificazione dell’area da distretto di trasformazione ad ambito di riqualificazione è ragionevole, trattandosi di area disordinata sotto il profilo urbanistico, con serre abbandonate, e rientra nella discrezionalità pianificatoria. Il contrasto con gli obiettivi commerciali del PUC è escluso dal fatto che il piano fa salve le prerogative del Consiglio Comunale, che le ha esercitate con la delibera di variante. Quanto agli interventi sull’asilo e sulla viabilità, il Collegio, nei limiti del sindacato sulle scelte pianificatorie, li ritiene non sproporzionati rispetto alle caratteristiche della trasformazione.

Il ricorso è quindi accolto quanto al rescindente e respinto quanto al rescissorio, con compensazione integrale delle spese processuali, in considerazione del diverso esito dei due segmenti del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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