Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4109 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale formatosi in sede ordinaria ha valore ed efficacia di giudicato e vincola l’Amministrazione alla integrale esecuzione della pretesa accertata, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che la quantificazione delle somme e degli interessi operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo il giudice verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. L’azione esecutiva è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di inerzia è legittima la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2882/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a un docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La decisione è passata in giudicato ed è stata notificata.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme indicate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve essere rispettato dalle Amministrazioni dello Stato prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti sopra precisati. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, senza diritto a compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1283 c.c.

Tutte le 489 sentenze sull'art. 1283 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *