Opere su immobile vincolato senza autorizzazione della Soprintendenza (TAR Lombardia n. 1896 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sugli immobili sottoposti a tutela monumentale diretta ai sensi della Parte Seconda, Titolo I, del D. Lgs. n. 42 del 2004, l’art. 21, comma 4, subordina l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere ad autorizzazione del Soprintendente, cui va riconosciuta natura costitutiva. L’autorizzazione rilasciata per un intervento condominiale non si estende automaticamente alle opere eseguite nella singola unità immobiliare, diverse per contenuto e perimetro applicativo. In caso di interventi eseguiti senza titolo culturale, il Soprintendente può adottare l’ordine di rimessione in pristino, atto vincolato e dovuto a norma dell’art. 160, comma 1, del D. Lgs. n. 42 del 2004, restando estraneo al potere esercitato ogni bilanciamento con interessi eterogenei. La violazione procedimentale non è configurabile quando il privato sia stato posto in condizione di interloquire.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di unità immobiliari in un edificio storico di Pavia, tutelato da vincolo monumentale apposto nel 1987 e da vincolo paesaggistico. Il Condominio aveva presentato una c.i.l.a.-superbonus per il miglioramento sismico e il restauro conservativo, ottenendo dalla Soprintendenza, in data 13 giugno 2023, un’autorizzazione con prescrizioni. Anche il ricorrente ha poi depositato una c.i.l.a. per opere di manutenzione straordinaria sulla propria unità.
Dopo un sopralluogo comunale dell’11 dicembre 2023, sono contestate la demolizione di tramezze e di una porzione di muratura perimetrale, la posa di pareti in cartongesso e di isolante termico. Il Comune ha adottato l’ordinanza di rimessione in pristino del 2 febbraio 2024; la Soprintendenza ha sospeso i lavori e poi ordinato la rimozione di contropareti e cappotto interno con nota del 12 giugno 2024, confermata il 16 agosto 2024. Il ricorrente impugna tali atti, dolendosi della carenza di titolo paesaggistico-culturale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il nodo è la relazione tra la c.i.l.a.-superbonus condominiale, assistita dall’autorizzazione della Soprintendenza, e le opere eseguite nella singola unità immobiliare. Il confronto delle tavole di progetto dimostra che le modifiche alle aperture esterne comparivano solo nella pratica del ricorrente, non in quella condominiale.
La sequenza temporale conferma la conclusione: l’autorizzazione della Soprintendenza risale al 13 giugno 2023, la c.i.l.a. del ricorrente al 5 agosto 2023. Per gli immobili tutelati, neppure il parere favorevole ai sensi dell’art. 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42 del 2004 esonera dall’autorizzazione paesaggistica comunale, richiesta dall’art. 80, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005. La demolizione, anche parziale, di un edificio vincolato impone il procedimento autorizzatorio.
Anche le pareti in cartongesso e l’isolante termico difettano di titolo culturale: l’art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004 richiede l’autorizzazione per opere di qualunque genere sui beni culturali, dovendosi prevenire danni irreversibili, qui ravvisati nell’alterazione dei caratteri architettonici e spaziali degli ambienti.
Quanto all’ordine della Soprintendenza, la sua legittimità è coerente con l’orientamento che valorizza contenuto e causa dell’atto oltre il nomen iuris. L’art. 28 attribuisce il potere di sospensione, che deve sfociare in un provvedimento conclusivo; l’art. 160, comma 1, prevede la reintegrazione in forma specifica in caso di danno. Per danno si intende qualsiasi modifica del bene che ne alteri l’identità storica e artistica, restando estraneo al potere ogni bilanciamento di interessi eterogenei.
Infine, non si ravvisa alcun vizio procedimentale: il privato ha interloquito più volte prima dell’atto definitivo e l’attività sanzionatoria in materia è vincolata e dovuta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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