Accesso alla cartella clinica del defunto e designazione dei familiari (TAR Puglia n. 1049 del 30.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso alla documentazione sanitaria di persona defunta è consentito solo ai soggetti che abbiano un interesse proprio, agiscano a tutela dell’interessato in qualità di mandatari, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione, ai sensi dell’art. 2-terdecies, comma 1, del D.lgs. 196/2003. La designazione compiuta in vita dal paziente, pienamente capace, dei soggetti destinatari delle informazioni sul proprio stato di salute e del consenso informato delimita l’ambito dei legittimati e prevale sulla dedotta convivenza more uxorio, ove questa non risulti provata con caratteri di univocità, attendibilità e certezza. Il richiedente ha l’onere di dimostrare in modo rigoroso il legame personale e la strumentalità dell’accesso alla tutela di un diritto giuridicamente rilevante. Il parere della CADA non è vincolante e non esonera l’amministrazione da un’autonoma ponderazione degli interessi, anche in considerazione dell’opposizione dei controinteressati e del diritto alla riservatezza.

Il Fatto

La ricorrente, qualificatasi come convivente more uxorio di un paziente deceduto dopo ricoveri presso due strutture ospedaliere dell’ASL di Bari, ha chiesto l’accesso alle cartelle cliniche, ai referti, agli esami strumentali, al diario medico e infermieristico, al certificato necroscopico e alla scheda ISTAT di morte. L’amministrazione ha negato l’accesso con provvedimento dell’11 marzo 2024; la CADA, con decisione del 21 ottobre 2024, si è espressa in senso favorevole all’istante, invitando però l’azienda a una nuova ponderazione. L’ASL, con provvedimento prot. n. 145351 del 22 novembre 2024, ha confermato il diniego.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del proprio diritto all’accesso, l’annullamento dei provvedimenti di diniego e la condanna dell’amministrazione alla esibizione e consegna della documentazione. L’ASL si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la disciplina applicabile nell’art. 2-terdecies, comma 1, del D.lgs. 196/2003, che riconosce i diritti relativi ai dati personali delle persone decedute soltanto a chi abbia un interesse proprio, agisca a tutela dell’interessato come mandatario, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione. Su questa base verifica la posizione della ricorrente.

Dalla documentazione clinica emerge che il paziente, nel corso di entrambi i ricoveri e in condizioni di piena capacità di intendere e di volere, ha espressamente indicato le figlie quali soggetti da contattare e destinatari del consenso informato. Nessun riferimento è stato compiuto nei confronti della ricorrente. Tale designazione vale come manifestazione della volontà di circoscrivere a specifiche persone la conoscenza e la diffusione delle informazioni sul proprio stato di salute.

La documentazione prodotta dall’istante a dimostrazione della convivenza stabile e duratura è ritenuta priva dei requisiti di univocità, attendibilità e certezza richiesti dalla normativa di settore. Si tratta in prevalenza di dichiarazioni di terzi prive di valore certificativo e di riferimenti anagrafici difformi. Il Collegio aggiunge che, anche ove la convivenza affettiva fosse in astratto sussistente, essa non sarebbe da sola sufficiente a fondare il diritto all’accesso, non essendo dimostrate le pretese ragioni familiari da tutelare. Sul punto richiama i precedenti n. 8976/2005, n. 8828/2003 e n. 23725/2008, relativi alla dimostrazione della convivenza quale situazione che fonda la meritevolezza della richiesta di accesso alla cartella clinica.

L’interesse invocato — acquisire la documentazione per valutare eventuali profili di responsabilità medica — è ritenuto in astratto rilevante, ma non accompagnato dalla prova rigorosa del legame personale e della strumentalità dell’accesso, onere che grava sul richiedente.

Quanto alla decisione della CADA, il Tribunale ne afferma la natura non vincolante: acquisito il parere, l’amministrazione resta tenuta a un’autonoma valutazione degli interessi, anche alla luce delle opposizioni manifestate dalle figlie. La stessa Commissione aveva del resto invitato a una nuova ponderazione, senza imporre l’ostensione. Legittimamente, dunque, l’ASL ha confermato il diniego, considerata anche la particolare delicatezza dei dati e il rischio di indebita diffusione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’ASL di Bari, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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