Ricostruzione post sisma fuori cratere e deroga agli strumenti urbanistici (TAR Abruzzo n. 103 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina emergenziale di semplificazione e accelerazione della ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 si applica, in forza del principio di unicità ed omogeneità della ricostruzione posto dall’art. 1, comma 7, del d.l. n. 189/2016, anche ai comuni non inclusi nel cratere sismico, ove l’interessato dimostri il nesso causale tra sisma e danneggiamento. In tali comuni la deroga agli strumenti urbanistici vigenti opera, ma non determina l’automatico accoglimento dell’istanza: residua in capo all’amministrazione il potere di valutare la proporzionalità dell’intervento rispetto al grado di danneggiamento. La demolizione e ricostruzione costituisce extrema ratio, dovendosi preferire, ove possibile, il miglioramento sismico. Non si forma il silenzio assenso quando l’istanza sia radicalmente inconfigurabile rispetto al modello normativo astratto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune di Giulianova il rilascio del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio di proprietà ubicato nel centro storico, dichiarato inutilizzabile dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017. Il Comune ha comunicato i motivi ostativi, ravvisando il contrasto con le NTA del Piano particolareggiato del Centro storico, che vietano la demolizione totale e impongono la conservazione della struttura statica, e la difformità rispetto all’edificio preesistente.

Presentate le osservazioni procedimentali, il Comune ha negato il titolo con provvedimento del 26 ottobre 2022, richiamando anche l’erronea presentazione dell’istanza al Comune anziché all’Ufficio speciale per la ricostruzione sisma 2016. Il ricorrente ha impugnato il diniego. In sede cautelare il TAR ha respinto l’istanza; il Cons. Stato, Sez. IV, n. 1803 del 2023 ha poi accolto l’appello cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata notificazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. Il rapporto giuridico del titolo edilizio si instaura tra richiedente ed ente preposto alla tutela del territorio; la competenza resta affidata in via esclusiva all’ente locale, come confermato dall’art. 11 dell’ordinanza commissariale n. 100/2020. La concessione di contributi pubblici è misura solo agevolatrice.

È fondato il motivo sul rigetto per errata presentazione dell’istanza. Alla presentazione presso un ufficio diverso consegue il dovere dell’amministrazione di inoltrarla al destinatario; nel caso di specie si tratta di mera irregolarità, avendo il Comune esaminato e motivatamente rigettato l’istanza.

Il nucleo della decisione riguarda l’ambito della deroga urbanistica. Il Comune ha ritenuto inapplicabile la disciplina emergenziale ai comuni fuori cratere. Il Collegio ricostruisce il quadro: l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 189/2016 impone ai comuni non elencati un onere probatorio aggiuntivo del nesso causale; l’art. 12, comma 2, riserva la SCIA ai soli comuni del cratere; l’ordinanza commissariale n. 107/2020 estende ai comuni esclusi gli stessi principi di semplificazione.

Da qui la conclusione: la deroga si applica a tutti i comuni della Regione, con due differenze per i comuni fuori cratere, cioè la necessità dell’istanza di parte e l’onere probatorio del nesso causale. Il Comune ha quindi errato nel negare l’intervento invocando le NTA senza considerare la normativa emergenziale. La mera circostanza del danneggiamento sismico, comprovata dal sopralluogo della Protezione Civile, è sufficiente per l’astratta applicabilità della misura.

Non ne discende l’automatico accoglimento. Residuano ampi spazi di discrezionalità: il Comune deve valutare se l’intervento sia proporzionato al danneggiamento e se sia possibile il miglioramento sismico in luogo della demolizione. Il quarto motivo è infondato: il silenzio assenso è escluso per radicale inconfigurabilità dell’istanza, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 5746 del 2022. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con effetto conformativo di riesame e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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