Prevalenza dell’interesse pubblico alla copertura della cattedra nella cautela d’urgenza (TAR Marche n. 175 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso gli atti di formazione dell’organico di diritto, l’interesse dell’Amministrazione all’istituzione e alla copertura di una cattedra, prevista in esito alla ridefinizione dell’assetto orario, assume carattere prevalente rispetto all’interesse del docente di ruolo, già titolare per altro strumento, a mantenere la precedente distribuzione delle ore di insegnamento. La valutazione del pregiudizio, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., è ancorata al confronto tra gli interessi in gioco e non alla sola prospettazione della parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo per uno strumento musicale diverso dal violino, ha impugnato il documento di previsione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2026/2027, adottato dalla Dirigente Scolastica del Liceo Musicale di Ancona, nonché le tabelle riepilogative trasmesse dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Il provvedimento, modificando il documento precedentemente formato, ha previsto la costituzione di una cattedra di violino, rendendo necessaria la riorganizzazione delle ore di insegnamento. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, lamentando la lesione della propria posizione di titolare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026, ha esaminato la domanda cautelare esclusivamente sotto il profilo del pregiudizio, ritenendo sussistente la propria giurisdizione e competenza. Il collegio ha operato un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla definizione dell’organico e alla copertura della cattedra di violino e l’interesse del ricorrente, già docente di ruolo per un altro strumento.
La valutazione ha condotto il Tribunale a ritenere prevalente l’interesse dell’Amministrazione all’istituzione e alla copertura della cattedra, in quanto direttamente funzionale alla pianificazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico successivo. Il collegio ha pertanto respinto l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
La pronuncia si fonda sulla natura satisfattiva che assumerebbe la sospensione cautelare rispetto alla programmazione didattica, senza che emergano profili di danno irreparabile per la parte ricorrente, la cui posizione di docente di ruolo per altro strumento non viene radicalmente incisa.
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Nota della Redazione
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