L’ottemperanza per il bonus docente: l’inerzia del Ministero non può essere giustificata da difficoltà organizzative o economiche (TAR Lazio n. 11805 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato, senza poter invocare ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratiche, economiche e finanziarie. L’obbligo di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale non lascia margini di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, potendo residuare al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Il comportamento omissivo dell’Amministrazione, protratto oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso, con ordine di esecuzione e nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 1730/2024, il riconoscimento del diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, per complessivi € 1.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando il ricorrente ad agire in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e sussistendo la competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.. Nel merito, il Collegio ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’adempimento né avesse eccepito in giudizio l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La pronuncia richiama il consolidato orientamento per cui il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione, consistendo l’obbligo di quest’ultima nell’attuazione del risultato pratico riconosciuto dal giudice (cfr. Corte Cost. n. 419 del 1995; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012). L’Amministrazione, pertanto, non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2439 del 2002). La costituzione con formula di stile del Ministero e la mancata allegazione di circostanze giustificative hanno reso evidente l’inerzia, integrando gli estremi della inottemperanza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 5072 del 2023).
Il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, con nomina sin da ora del commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. Quanto alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne ha ravvisato la mancanza dei presupposti, potendo eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza. Constatata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione, il Collegio ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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