Carta docente, commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato del giudice del (TAR Sardegna n. 1049 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato formatosi sul riconoscimento di un credito pecuniario legittima la nomina del commissario ad acta, con assegnazione di un termine per l’adempimento in via sostitutiva. L’integrale esecuzione del solo capo relativo alle spese legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, non soddisfa l’obbligo di conformazione al giudicato quando resta ineseguito il capitale oggetto di condanna. Il commissario può essere individuato nel dirigente della stessa struttura amministrativa debitrice: in tal caso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’apparato, non è dovuto alcun compenso commissariale. Il giudice dell’ottemperanza provvede sulle spese del giudizio ponendole a carico dell’amministrazione rimasta inerte.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 143 del 10 marzo 2025, accoglieva la domanda della ricorrente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, quantificato in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese di lite. La sentenza diveniva irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 25 luglio 2025.
Rimasto ineseguito il giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva e, nel corso del giudizio, liquidava le sole spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, lasciando integralmente inadempiuto il capo relativo al capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza del giudice del lavoro non è stata eseguita nella parte relativa al riconoscimento del credito. La liquidazione delle spese processuali, pur intervenuta in pendenza di giudizio, costituisce ottemperanza parziale: essa esaurisce il solo capo accessorio e non incide sull’obbligo di pagamento del capitale accertato con il giudicato.
Nel corso della camera di consiglio l’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale, senza offrire indicazioni utili per una definizione bonaria e tempestiva della controversia. Tale difesa, secondo il Tribunale, non dimostra alcun principio di adempimento del giudicato e conferma la persistenza dell’inadempimento.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il Collegio accoglie l’istanza e nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’esecuzione è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Quanto al trattamento economico dell’incaricato, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, valorizzando l’appartenenza del commissario alla stessa struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Ministero, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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