Il versamento del 25% estingue l’obbligo e la controversia (TAR Lazio n. 8980 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ne determina l’improcedibilità, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, pronunciarsi nel merito. Il versamento, entro il termine di legge, del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, estingue l’obbligazione di pagamento gravante sulle aziende fornitrici. Tale adempimento, intervenuto in pendenza di giudizio, integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e la successiva determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023, con cui le era stato richiesto il pagamento del c.d. payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha altresì impugnato gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti di ricalcolo degli oneri di riparto. Nelle more del giudizio, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle numerose amministrazioni coinvolte. La società ha poi dichiarato di aver limitato le proprie censure al difetto di istruttoria e agli errori di calcolo, per poi rappresentare di aver effettuato il versamento del 25% degli importi richiesti, ai sensi della normativa sopravvenuta, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla società ricorrente, la quale ha documentato di essersi avvalsa della facoltà riconosciuta dall’art. 8 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 8 agosto 2025. Tale disposizione ha previsto che il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali impugnati, effettuato entro il 9 settembre 2025, estingue l’obbligazione di pagamento gravante sulle aziende interessate.

La ricorrente ha dimostrato di aver provveduto al pagamento entro il termine di legge. Il TAR ha pertanto rilevato che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito.

La declaratoria di improcedibilità è stata resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità a un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato nella motivazione, secondo cui la manifestazione di volontà della parte di non proseguire il giudizio per il venir meno dell’interesse alla decisione impone al giudice di pronunciarsi in rito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione dell’esito in rito del giudizio e della peculiarità della vicenda contenziosa, caratterizzata dalla sopravvenienza normativa che ha definito il contenzioso sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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