Recupero sottotetti nel Parco dell’Etna (TAR Sicilia n. 1049 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla-osta del Parco per il recupero abitativo dei sottotetti è illegittimo per carenza motivazionale quando si fonda esclusivamente sul divieto, per le zone “C”, di realizzare nuove costruzioni e trasformazioni urbanistiche ed edilizie. L’Amministrazione deve farsi carico del coordinamento tra la disciplina istitutiva del Parco e la sopravvenuta normativa regionale sul recupero dei sottotetti, che prevede un’apposita ipotesi di concerto tra Comune e autorità di tutela per l’approvazione di provvedimenti di variante. La motivazione dell’atto conclusivo deve inoltre presentare coerenza con il preavviso di diniego e con le controdeduzioni della parte, non essendo sufficiente richiamare in termini laconici e tassativi l’irrealizzabilità dell’intervento. Il vizio procedimentale, di per sé secondario, assume rilievo in presenza del fondamentale difetto motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile adibito a civile abitazione sito nel comune di Linguaglossa, in zona “C” del Parco dell’Etna, presentava istanza di nulla-osta ex art. 24 della l. r. n. 14/1988 per lavori di recupero a fini abitativi del piano sottotetto, senza alterazione del volume complessivo preesistente, ai sensi dell’art. 5 della l. r. n. 16/2016. Le opere consistevano nella realizzazione di due camere da letto e servizi igienici, con finestre a tetto e conseguente ridisposizione dei pannelli fotovoltaici.
L’Ente Parco dichiarava l’istanza improcedibile, sul presupposto della mancata esecutività del Piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 18 della legge regionale istitutiva. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata considerazione delle controdeduzioni e, nel merito, la prevalenza della normativa sopravvenuta sul recupero dei sottotetti. L’Ente si costituiva, sostenendo l’impossibilità di applicare la disciplina del “Piano Casa” nelle zone “C” e l’esaurienza della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei limiti della motivazione. Il diniego era stato giustificato sul mero rilievo che, per le zone “C” del Parco, è espressamente vietato realizzare nuove costruzioni ad uso abitativo e operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Rispetto a tale affermazione il Tribunale rileva l’insufficienza della motivazione sotto un duplice profilo.
In primo luogo, la ragione esclusiva e tranciante del rigetto avrebbe potuto formalmente reggere solo se nel provvedimento fosse rimasto il riferimento, presente nel preavviso di diniego, al carattere ostativo dell’asserita mancata adozione del Piano territoriale di coordinamento. Tale riferimento non compare nell’atto conclusivo, nel quale l’Ente si limita a statuire, in termini laconici e tassativi, l’impossibilità di realizzare trasformazioni nelle zone C, senza nulla aggiungere neppure nelle difese di causa, e senza replicare all’osservazione del ricorrente circa l’approvazione del Piano con delibera consiliare e la successiva valutazione di incidenza.
In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che una tale impossibilità di rilascio, per l’assolutezza della formulazione, appare di per sé inammissibile e rivela la propria carenza motivazionale anche per l’omessa considerazione della peculiare disciplina sul recupero dei sottotetti di cui alla l. r. n. 16/2016. Tale normativa, come evidenziato nelle controdeduzioni rimaste prive di riscontro, prevede, pur nel problematico coordinamento con le precedenti previsioni del Parco, una particolare ipotesi di concerto tra Comune e autorità di tutela per l’approvazione di appositi provvedimenti di variante. Il provvedimento non si fa carico del raffronto e del coordinamento tra le diverse discipline susseguitesi nel tempo.
Accertato il fondamentale vizio di carenza motivazionale, assume rilievo anche il vizio procedimentale, altrimenti secondario, consistente nell’incoerenza tra preavviso di diniego, controdeduzioni e motivazione finale. Il Collegio precisa che l’Amministrazione non ha l’onere di replicare ad ogni singolo rilievo, ma è necessario che vi sia coerenza nello sviluppo procedimentale: nel caso concreto il solo elemento di continuità coincide con la mera affermazione dell’irrealizzabilità dell’intervento, senza riscontro delle osservazioni della parte né riferimento argomentato alle ragioni normative dell’esito negativo.
Il ricorso è quindi accolto per difetto di motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni controverse.
Nota della Redazione
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