Revoca contributi UE per preventivi falsi e autonomia dal giudizio penale (TAR Puglia n. 436 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di contributi pubblici, ancorché di provenienza europea, non costituisce esercizio di autotutela discrezionale ma attività vincolata, doverosa in presenza dei presupposti normativi che elidono retroattivamente il beneficio. Ne consegue l’inapplicabilità del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’irrilevanza del decorso del tempo quale fattispecie estintiva. Il superamento del limite temporale è in ogni caso ammesso ai sensi del comma 2-bis dell’art. 21-nonies per le false rappresentazioni dei fatti, a prescindere da un accertamento penale passato in giudicato. Il giudizio amministrativo è autonomo rispetto a quello penale: l’amministrazione non è tenuta ad attendere l’esito del processo penale, potendo apprezzare le risultanze istruttorie secondo ordinari criteri di ragionevolezza. Il giudicato penale di assoluzione non vincola l’amministrazione, né per profilo soggettivo né per profilo oggettivo, qualora non abbia accertato i fatti materiali posti a fondamento del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore lattiero-caseario, aveva ottenuto un contributo pari al 50% della spesa ammessa nell’ambito della Misura 123 del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, per l’acquisto di macchinari industriali. A seguito di indagini della Guardia di finanza, era emerso che due dei tre preventivi utilizzati per il confronto comparativo, requisito di ammissibilità dell’aiuto, risultavano uno “mai emesso” e l’altro falso ovvero alterato. L’Autorità di gestione PSR, rinnovata l’istruttoria, aveva disposto la decadenza dal beneficio e il recupero delle somme erogate.

La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per il superamento del termine di diciotto mesi e sostenendo l’illegittimità della revoca alla luce della sopravvenuta sentenza penale di assoluzione perché i fatti non sussistono, intervenuta nel processo originato dalla segnalazione della Guardia di finanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 13 e l’art. 14.2 dell’Avviso pubblico, che prescrivono la presentazione di tre preventivi analitici forniti da altrettante ditte concorrenti. Tale adempimento, secondo il Collegio, non ha natura formale ma investe i principi di buon andamento dell’amministrazione, della par condicio e dell’obbligo di concorrenzialità, posti a tutela dell’impiego di risorse pubbliche.

La Corte ha poi valorizzato gli accertamenti della Guardia di finanza, ritenendo che il relativo verbale, redatto in esito a sopralluoghi o ispezioni, abbia efficacia probatoria qualificata sino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. Ha inoltre richiamato il principio, costante in giurisprudenza, secondo cui le sommarie informazioni testimoniali raccolte dai militari possono essere utilizzate a fini istruttori, in assenza di ragioni per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese.

Quanto al rapporto con il giudizio penale, il TAR ha affermato il principio di autonomia e separazione tra i due processi, richiamando l’art. 654 c.p.p. La sentenza di assoluzione non è opponibile alla Regione, non costituita parte civile, e non risulta determinante sotto il profilo oggettivo, avendo accertato un diverso aspetto — la sovrafatturazione dei macchinari — e non la non autenticità dei preventivi, circostanza non esclusa espressamente in sede penale.

Sulla dedotta violazione del termine di diciotto mesi, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-nonies, qualificando la revoca come attività vincolata ai sensi degli artt. 22 e 24 dell’Avviso e del Reg. UE n. 65/2011. In via gradata, ha ritenuto comunque operante il comma 2-bis dell’art. 21-nonies, che consente il superamento del limite temporale in caso di false rappresentazioni dei fatti, a prescindere dall’accertamento penale, essendo stata documentata una circostanza non vera, ossia l’avvenuta consultazione di tre ditte in concorrenza tra loro.

Il TAR ha infine respinto ogni rilievo concernente la mancata attesa dell’esito penale, precisando che l’accertamento richiesto dall’art. 30, comma 2, del Reg. UE n. 65/2011 può essere compiuto dall’amministrazione e dagli organi di polizia giudiziaria, senza che il procedimento amministrativo sia condizionato da quello penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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