Prova di resistenza e onere probatorio nel contenzioso elettorale regionale (TAR Calabria n. 560 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale il ricorrente che contesti l’attribuzione delle preferenze ai singoli candidati non può limitarsi ad allegare una discrasia tra i voti di lista e la somma delle preferenze risultanti dai verbali. Tale discrepanza, da sola, non integra quel principio di prova che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. in rapporto all’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., legittima l’attività acquisitiva del giudice. La dichiarazione sostitutiva di chi ha assistito allo spoglio assume valore indiziario solo se ricostruisce in fatto, con carattere ampiamente circostanziato, le irregolarità riscontrate, non già il mero dato storico della mancata attribuzione di preferenze. Il principio della prova di resistenza impedisce inoltre l’annullamento degli atti quando l’illegittimità dedotta non sia idonea a modificare i rapporti di forza tra i candidati.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alle elezioni regionali quale candidato alla carica di Consigliere nella Circoscrizione centro, nella medesima lista del controinteressato. All’esito dello spoglio ha riportato 5076 preferenze, contro le 5103 del controinteressato, risultato poi nominato consigliere supplente in sostituzione del capolista eletto e chiamato a ricoprire la carica di Vicepresidente della Giunta regionale. Il distacco tra i due è di 27 voti.

Il ricorrente ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti, i verbali di alcune sezioni e la deliberazione del Consiglio regionale che aveva nominato il supplente, chiedendo la correzione del risultato elettorale e il riconoscimento del diritto alla proclamazione. Il controinteressato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, volto a neutralizzare gli effetti di un eventuale accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente ricorso principale e incidentale. Ha ritenuto il primo infondato nel merito, ciò che ha consentito di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità, ed ha dichiarato il secondo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato proposto al solo fine di vanificare gli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso principale.

Quanto alla sezione del Comune di Cutro, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di un elettore presente allo spoglio, che attestava la mancata attribuzione di preferenze. Il Collegio ha ricordato che grava sul ricorrente l’onere di un principio di prova, da valutarsi con minore rigore ma non eludibile, per evitare giudizi di carattere esplorativo. Ha richiamato i precedenti secondo cui le dichiarazioni sostitutive acquisiscono valore indiziario solo se ricostruiscono in fatto le irregolarità con carattere ampiamente circostanziato: nel caso concreto, il dichiarante si era limitato a riferire il dato storico della mancata attribuzione, senza indicare irregolarità riscontrate nelle operazioni di spoglio e anzi dichiarando di non conoscerne le ragioni.

Le contestazioni relative alle sezioni degli altri due Comuni, anche ove fondate, non avrebbero consentito di superare la prova di resistenza: le 17 preferenze contestate non avrebbero potuto incidere su un distacco di 27 voti. Il Collegio ha ribadito che il principio di prova di resistenza non consente di annullare gli atti della procedura quando l’illegittimità non determini una sostanziale modifica dei risultati.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che la discrasia tra voti di lista e somma delle preferenze valga, da sola, come principio di prova allorché si contesti l’attribuzione delle preferenze ai singoli candidati. La discrepanza potrebbe derivare da molteplici errori e non vi è indizio che riguardi proprio il mancato riconoscimento di preferenze in capo al ricorrente. Il richiamo all’ordinanza del C.G.A.R.S. n. 113 del 14 febbraio 2024 è stato disatteso, perché in quel giudizio si discuteva il numero complessivo di voti di due liste, con livello di indagine circoscritto, mentre qui l’accertamento imporrebbe una verifica candidato per candidato.

Infine, il terzo motivo, relativo alla mancata annotazione di schede nulle nei verbali di due sezioni, è stato parimenti rigettato in applicazione dei medesimi principi. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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