Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 1100 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può quindi dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e, in presenza di una dichiarazione esplicita in tal senso, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Resta ferma la verifica dell’eventuale intento risarcitorio, che deve essere manifestato secondo le modalità indicate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022. La soccombenza formale non impedisce la compensazione delle spese quando l’esito complessivo del giudizio e il contegno processuale delle parti la giustifichino.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto l’ammissione all’esame per il conseguimento della patente nautica senza limiti dalla costa a motore. Superata la prova teorica di carteggio nautico e, in seguito, la prova pratica di manovra, riceveva il decreto del Comandante n. 53 del 20 novembre 2023, con cui l’amministrazione annullava d’ufficio il giudizio di idoneità espresso dalla Commissione, disponeva la correzione del verbale d’esame e la riconvocazione del candidato per una nuova prova teorica.

Il ricorrente impugnava quegli atti davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione del D.M. 10 agosto 2021 n. 323, del Codice della Nautica da diporto e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. Con l’ordinanza cautelare n. 85 del 7 febbraio 2024 la Sezione accoglieva l’istanza incidentale e sospendeva l’efficacia del decreto. In esecuzione di quella misura l’amministrazione riammetteva il ricorrente alla prova teorica, che egli superava, conseguendo la patente; di qui la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata il 26 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale sollevata dalla dichiarazione della parte. Rileva che costituisce principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione in capo al ricorrente fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Da ciò deriva la possibilità di dichiarare la perdita di interesse alla pronuncia.

Il Tribunale precisa i limiti del proprio potere. Il giudice non può procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Pertanto, dinanzi a una dichiarazione esplicita in tal senso, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse.

La decisione tiene conto dell’assetto concretamente raggiunto. La riammissione alla prova teorica e il conseguimento della patente hanno satisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, esaurendo l’interesse alla decisione nel merito. Il Collegio verifica inoltre che la parte non ha manifestato alcun intento risarcitorio, nemmeno con le modalità indicate dall’Adunanza Plenaria n. 8/2022. L’assenza di una simile domanda preclude ogni ulteriore scrutinio.

Quanto alle spese, il Tribunale considera l’esito complessivo del giudizio e il contegno processuale delle parti. Ritiene sussistenti giusti motivi per dichiararle integralmente compensate. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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