Confini del Parco definiti dalla cartografia allegata al d.P.R (Cons. Stato n. 104 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione dell’estensione del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise deve farsi riferimento alla cartografia allegata al d.P.R. 22 novembre 1976, che il decreto richiama espressamente quale parte integrante: la rappresentazione grafica prevale sulla descrizione testuale dei monti interessati dall’ampliamento e non costituisce una modifica per facta concludentia. La perimetrazione del Parco è sottratta alla potestà regionale e resta affidata a fonti di rango superiore, con la conseguenza che la delibera regionale di determinazione dell’area contigua è priva di effetto lesivo e non è autonomamente impugnabile. Ne deriva l’illegittimità, per difetto di istruttoria, del rinnovo della concessione di azienda faunistico-venatoria che consenta l’esercizio della caccia in area ricompresa nel Parco, in violazione del divieto di cui all’art. 11, comma 3, lett. a), della legge n. 394/1991. L’opposizione di terzo è inammissibile quando il terzo abbia preso parte, tramite il proprio rappresentante, alla seduta in cui la delimitazione contestata è stata recepita.
Il Fatto
L’Ente Parco impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva rinnovato la concessione di un’azienda faunistico-venatoria di oltre 1.700 ettari, lamentando la parziale sovrapposizione tra l’area concessa e il proprio territorio protetto. Il primo giudice, disposta una verificazione, accoglieva il ricorso ritenendo accertata la sovrapposizione per circa 305 ettari e la violazione del divieto di caccia within il Parco.
La società concessionaria proponeva appello principale, la Regione appello incidentale; il Comune nel cui territorio insiste l’area spiegava opposizione di terzo. Respinta l’istanza cautelare, la causa giungeva alla decisione di secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile l’opposizione di terzo sotto due profili. Manca un interesse concreto e attuale del Comune alla conservazione di una concessione rilasciata a un terzo su area estranea al proprio territorio. Inoltre il rappresentante dell’ente aveva presenziato alla seduta della Comunità del Parco in cui la delimitazione del versante laziale veniva recepita all’unanimità, cosicché la tardività delle contestazioni va valutata con riferimento a quel momento.
Passando all’appello principale, è infondata l’eccezione di difetto di interesse dell’Ente Parco: la difesa dell’appellante si fonda sull’indimostrata esistenza di un divieto assoluto di caccia derivante da un protocollo d’intesa che, versato in atti, si configura come regolazione provvisoria nelle more della definizione dell’area contigua. Parimenti infondata è l’eccezione di tardività riferita alla delibera regionale sui confini dell’area contigua, atto inidoneo a incidere sulla perimetrazione perché la definizione dei confini è sottratta alla potestà regionale.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la successione degli atti istitutivi e di ampliamento. Il d.P.R. del 1976, pur menzionando nella parte testuale i soli Comuni abruzzesi, richiama quale parte integrante la corografia allegata, che estende l’area protetta sul versante laziale ricomprendendo l’area controversa. La tesi dell’ampliamento “meramente grafico” è incompatibile con il dato normativo: la verifica tecnica disposta dal TAR, non utilmente contestata, conferma la sovrapposizione.
Le censure sull’affidamento e sugli atti amministrativi a firma congiunta non reggono: quegli atti perseguivano finalità diverse e provenivano da enti incompetenti a stabilire i confini. Quanto all’appello incidentale, le doglianze della Regione muovono dal medesimo presupposto già smentito. Il comma dell’articolo unico del decreto del 1976 chiarisce che i nuovi confini sono quelli indicati nell’allegata corografia, che ne fa parte integrante: la perimetrazione era dunque agevolmente accertabile e il rinnovo concessorio sconta un difetto di istruttoria. Gli appelli sono respinti e le spese del grado compensate.
Nota della Redazione
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