Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione in attesa del merito (TAR Puglia n. 264 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. può essere accolta quando gli effetti del provvedimento impugnato determinano un pregiudizio la cui natura rende opportuno che il Tribunale decida nel merito rei adhuc integra, soprattutto laddove le questioni sollevate con il gravame richiedano un approfondimento istruttorio e giuridico che non può essere compiuto in sede cautelare. La sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non richiede la delibazione circa il fumus boni juris in termini di fondatezza, ma può fondarsi sulla sola esigenza di evitare un danno grave e irreparabile in pendenza del giudizio di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale n. 61 del 27.02.2026 con cui il Comune di Fasano aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi e/o la demolizione di opere realizzate in assenza del permesso di costruire, con preavviso di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Impugnava altresì le relazioni di sopralluogo del 11.02.2026 e del 23.02.2026 e tutti gli atti istruttori presupposti, ivi compresi quelli della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e dell’Ufficio Tecnico Comunale. Il Comune di Fasano si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata in via incidentale, valorizzando la natura del pregiudizio dedotto dal ricorrente. L’ordinanza impugnata, essendo volta alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, è suscettibile di produrre effetti irreversibili che rendono opportuna la sospensione in pendenza del giudizio di merito.

Il Collegio ha inoltre evidenziato come le questioni sollevate con il ricorso richiedano un approfondimento in sede di merito, non potendosi esaurire in una delibazione sommaria quale quella propria della fase cautelare. Tale esigenza di approfondimento, unita alla necessità di evitare che l’esecuzione dell’ordinanza possa pregiudicare la decisione finale, ha indotto il Tribunale a disporre la sospensione cautelare.

La misura cautelare è stata quindi accordata non sulla base di una valutazione prognostica di fondatezza del ricorso, ma in funzione della garanzia della pienezza della tutela giurisdizionale nel merito. Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del ricorso al 5 luglio 2027, compensando le spese della presente fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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