Terzo condono edilizio: onere della prova sull’ultimazione delle opere (Cons. Stato n. 10293 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’istante che assume l’anteriorità dell’opera rispetto al termine del 31.03.2003 è tenuto a fornire elementi probatori univoci e concordanti, non superabili da indizi generici. Il rapporto della polizia locale, munito di fede privilegiata quanto alle circostanze di fatto direttamente percepite dagli agenti, prevale sulla documentazione fiscale prodotta in mera copia fotostatica e priva di riferimento al luogo dell’intervento. La sentenza penale relativa al diverso reato di lottizzazione abusiva, configurabile anche in forma solo negoziale, non è idonea a dimostrare la data di materiale realizzazione del manufatto. Il giudice amministrativo può quindi respingere l’istanza di sanatoria quando il presupposto temporale non risulti provato, restando assorbita ogni ulteriore censura.

Il Fatto

La vicenda riguarda un’istanza di sanatoria edilizia proposta ex legge n. 326/2003 per un prefabbricato ad uso residenziale. Il Comune intimato respingeva l’istanza con un provvedimento di diniego fondato su due ordini di ragioni: le opere non risultavano ultimate entro il 31.03.2003, come emergeva da un rapporto della Polizia Locale; le opere erano state realizzate in zona vincolata dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, non erano conformi alle norme urbanistiche e non ricadevano in piani attuativi.

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso, ritenendo non assolto l’onere di dimostrare la datazione delle opere. La ricorrente appellava, deducendo errori fattuali e violazione di legge e riproponendo, in via assorbita, la censura sull’insussistenza del vincolo dei trecento metri dalla battigia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta il nodo centrale della controversia: la dimostrazione del presupposto temporale del condono. L’appellante sosteneva che plurimi elementi consentissero di desumere, se non la prova piena, quanto meno indizi gravi e univoci circa l’anteriorità dell’opera al termine normativo del 31.03.2003.

Il Collegio confuta analiticamente ciascun elemento. L’ordine di sospensione dei lavori risalente al 31.08.2000 concerneva opere del tutto diverse, ossia l’allargamento della recinzione e l’apertura di accessi carrabili in difformità dall’autorizzazione, senza alcun collegamento con il prefabbricato poi realizzato. La documentazione fiscale consisteva in una mera copia fotostatica di un ordine di commissione, priva di garanzie di autenticità e di qualsiasi riferimento al luogo dell’intervento, quindi irrilevante.

Quanto alla sentenza della Corte d’Appello, la Corte osserva che essa riguardava esclusivamente il reato di lottizzazione abusiva, il quale può essere integrato anche in forma soltanto negoziale o cartolare, senza che siano state ancora realizzate le opere che trasformano materialmente il territorio. Da qui l’inidoneità di quel provvedimento a provare la data di edificazione.

Decisivo diviene, invece, il rapporto della polizia locale richiamato nel diniego e assistito da fede privilegiata. Da esso risulta che al sopralluogo del 21.11.2003 lo stato dei luoghi era mutato ed erano stati realizzati i prefabbricati, presumibilmente nella nottata precedente. Poiché a una data anteriore le opere non erano presenti, la Corte conclude che la realizzazione è avvenuta ben oltre il termine del 31.03.2003.

Respinto l’appello, resta assorbita la censura sulla insussistenza del vincolo paesaggistico, già assorbita in primo grado. Le spese sono poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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