Condono edilizio e parere negativo della Soprintendenza: il diniego comunale è legittimo (Cons. Stato n. 10515 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico o archeologico, il preventivo parere favorevole della Soprintendenza costituisce presupposto indefettibile ai fini dell’esito positivo del procedimento di sanatoria, ai sensi dell’art. 32, comma 3, legge n. 47/1985. Il Comune procedente non può quindi accogliere l’istanza a fronte della valutazione negativa espressa dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo, né è configurabile un difetto di istruttoria per non aver valutato autonomamente il contrasto dell’intervento con la normativa vincolistica. Il vincolo sopravvenuto all’ultimazione delle opere non resta privo di conseguenze giuridiche, purché sia già apposto al momento della valutazione dell’istanza. Sul piano motivazionale, il diniego comunale che richiami il parere della Soprintendenza quale parte integrante dell’atto di reiezione è congruamente motivato.
Il Fatto
Con determinatezze dirigenziali del 2005 il Comune di Roma rigettava alcune istanze di condono edilizio presentate da quattro privati per opere eseguite su aree ricadenti nel Parco regionale dell’Appia Antica, sottoposte a vincolo. I dinieghi si fondavano sul parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, ai sensi dell’art. 32, comma 3, legge n. 47/1985.
Gli istanti impugnavano i dinieghi davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 7454/2020 respingeva il ricorso e condannava alle spese. Proponevano quindi appello, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficienza di motivazione: il TAR avrebbe dovuto verificare la sopravvenienza del vincolo rispetto all’ultimazione delle opere e l’assenza di indicazioni concrete sul bene protetto e sui motivi di contrasto con la normativa vincolistica.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame, ritenendo di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, stante l’infondatezza nel merito.
Anzitutto il Collegio rileva che i pareri della Soprintendenza non sono più sindacabili, in ragione dell’intervenuta perenzione del giudizio autonomo proposto avverso gli stessi. Sul rapporto tra vincolo sopravvenuto e opere abusive, richiama l’Adunanza Plenaria n. 20 del 1999: il vincolo apposto su un’area, ancorché successivo all’intervento edilizio, non può restare senza conseguenze giuridiche. Nel caso concreto la successione temporale degli atti conferma che, al momento della valutazione delle istanze, il vincolo era già stato posto.
Quanto alla dedotta omessa indicazione delle ragioni ostative all’accoglimento, la Corte osserva che ai sensi dell’art. 32 legge n. 47/1985 il rilascio del titolo in sanatoria richiede il preventivo parere favorevole della Soprintendenza. Ne deriva l’insussistenza del difetto di istruttoria, perché l’Amministrazione procedente non può valutare positivamente l’istanza a fronte della valutazione negativa dell’Autorità di tutela.
Sul versante motivazionale, infine, il Collegio sottolinea che un corretto esame del diniego comunale non può prescindere dal contenuto del presupposto parere della Soprintendenza, espressamente richiamato come parte integrante dell’atto di reiezione. Il diniego risulta pertanto congruamente motivato e l’appello infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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