Revoca del permesso di lungo soggiornante: vietato l’automatismo da condanne penali (TAR Calabria n. 137 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere adottata per il solo fatto che lo straniero abbia riportato condanne penali definitive. L’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 consente sì la revoca in ogni tempo quando manchino o vengano a mancare le condizioni di cui al comma 4, ma l’Amministrazione deve formulare un giudizio complessivo di pericolosità sociale, condotto in concreto sulla personalità dell’interessato, sulla durata del soggiorno e sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il richiamo al Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633/1941, quale causa di preclusione automatica, opera solo nell’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, che riguarda esclusivamente il soggiorno per lavoro autonomo. Una motivazione standardizzata, priva di riferimenti al caso concreto, è illegittima per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, soggiornante di lungo periodo sul territorio nazionale, impugnava il decreto con cui la Questura aveva revocato il suo permesso di soggiorno UE. Il provvedimento si fondava su tre condanne irrevocabili riportate tra il 1996 e il 2021 per reati in materia di armi, falsità e diritto d’autore, richiamando l’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998 e il Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633/1941.
Il ricorrente deduceva eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, contestando l’automatismo tra condanne penali e revoca, nonché la conclusione con revoca di un procedimento avviato su sua istanza. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura. La causa era trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il terzo motivo e lo respinge. L’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 consente la revoca in ogni tempo del titolo quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4. La tesi dell’agire fuori dai casi tassativi non è condivisibile, perché l’Amministrazione ha applicato proprio i commi 4 e 7, come indicato nel provvedimento impugnato.
I primi due motivi, valutati congiuntamente, sono invece fondati. La revoca era stata disposta per la sola presenza delle condanne e per il richiamo al Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633/1941. Il Collegio rileva che la norma sull’automatismo si rinviene solo nell’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, che riguarda esclusivamente il titolo per lavoro autonomo. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. II, 8.1.2020, n. 151) conferma, per ragioni letterali e sistematiche, che l’automatica preclusione non si estende ai titolari di permesso ad altro titolo. Nella specie si tratta del diverso titolo costituito dal permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
Trova quindi applicazione l’interpretazione secondo cui diniego e revoca non possono fondarsi sul solo fatto delle sentenze di condanna. Serve un giudizio complessivo di pericolosità sociale e una motivazione articolata, che consideri la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali. Occorre una concreta ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza e gli interessi dello straniero, sulla base di indici quali i legami familiari, il lavoro stabile e il radicamento effettivo sul territorio. Il Collegio richiama al riguardo Cons. Stato, Sez. III, 6.6.2025, n. 4912, TAR Umbria, 28.8.2025, n. 668, TAR Campania, Sez. III, 22.8.2025, n. 1424 e TAR Lombardia, Sez. IV, 28.4.2025, n. 1444.
Nel caso concreto manca tale valutazione globale, tanto più necessaria considerando la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale almeno dal 1996. La dicitura del provvedimento, che richiama natura ed effettività dei vincoli familiari e durata del soggiorno, è una motivazione standardizzata, applicabile a qualsiasi istanza e priva di riferimenti al caso concreto, dunque illegittima (TAR Calabria, Sez. II, 12.1.2026, n. 28). Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento e onere di riedizione del potere. La reiezione del patrocinio a spese dello Stato è confermata per carenza documentale non colmata; spese compensate.
Nota della Redazione
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