Diffida ministeriale alla bonifica di sito di interesse nazionale e responsabilità (Cons. Stato n. 10517 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei siti di interesse nazionale la competenza provinciale all’individuazione del responsabile dell’inquinamento e alla diffida ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 non è esclusa dalla presenza del sito, restando al Ministero la competenza sul contenuto della bonifica ai sensi dell’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Il provvedimento ministeriale che diffida all’esecuzione degli interventi ha contenuto precettivo autonomo limitato all’autorizzazione, supervisione e controllo degli interventi di bonifica. I vizi dedotti avverso di esso, in quanto derivati dalla pretesa illegittimità delle presupposte ordinanze provinciali, restano assorbiti dal giudicato formatosi su queste ultime. Le questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina delle bonifiche non assumono rilievo autonomo quando attengono alla fase di accertamento della responsabilità ormai definitivamente definita.

Il Fatto

La vicenda riguarda il sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” e, in particolare, l’area “N”, già caratterizzata dalla presenza di tre cumuli di materiale inquinato. Con ordinanze del 2015 la Provincia aveva concluso l’iter istruttorio ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, individuando una responsabilità concorrente della società appellante per la contaminazione dei terreni sottostanti i cumuli. Tali ordinanze erano state impugnate e la relativa controversia si era chiusa con la conferma in appello.

All’esito di quel contenzioso, il Ministero ha diffidato la società a rimuovere i cumuli, a caratterizzare il terreno sottostante e a effettuare un monitoraggio mensile dei piezometri. Il TAR ha accolto solo la censura relativa all’eccessiva brevità del termine assegnato, dichiarando in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso nel resto. La società ha proposto appello, lamentando in particolare l’illegittimità derivata e la retroattività degli obblighi di bonifica rispetto a condotte antecedenti la riforma del 1997.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Il primo motivo ripropone in chiave critica la questione già posta in primo grado e relativa non a un vizio proprio del provvedimento ministeriale, ma alle ordinanze provinciali che avevano ingiunto gli interventi. Richiamando la propria precedente statuizione, la Sezione ribadisce che la presenza del sito di interesse nazionale non cancella la competenza provinciale circa l’individuazione del responsabile e la diffida, spettando al Ministero la decisione sulla tipologia e sulle modalità tecniche dell’intervento.

Il provvedimento impugnato trova dunque il suo necessario presupposto negli accertamenti provinciali, definitivamente superati dal vaglio di legittimità per effetto della pronuncia di appello, nonché dell’inammissibilità del ricorso per revocazione e del ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione. Il primo giudice ha quindi correttamente dichiarato l’originario primo motivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato dedotto sul presupposto del carattere non definitivo della sentenza di appello.

La Sezione accentu la distinzione funzionale: la diffida ministeriale riguarda la fase successiva agli accertamenti di competenza provinciale e il suo contenuto precettivo autonomo è circoscritto all’autorizzazione, supervisione e controllo degli interventi. I vizi dedotti hanno perciò carattere meramente derivato e sono, prima ancora che inammissibili, infondati. Per la stessa ragione non possono assumere rilievo autonomo le riproposte questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria, che attengono al contenuto delle ordinanze provinciali, ormai coperte da giudicato.

Quanto alla qualificazione dei cumuli come rifiuti, il Collegio conferma il rigetto, rilevando che l’esatto riferimento nel provvedimento è al verbale della conferenza di servizi del 17 marzo 2014, le cui valutazioni non risultano contraddette dalla Provincia. L’appellante non ha offerto argomentazioni tecnico-giuridiche idonee a confutarle, e le note tecniche richiamate nella memoria conclusionale sono inammissibili perché nuove.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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