Ottemperanza per carta docente: assegnato termine di novanta giorni al Ministero (TAR Lombardia n. 3758 del 18.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato. L’importo richiesto dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, che deve comunque verificare la misura di capitale residuo, interessi e accessori secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è ammissibile l’azione per il recupero coattivo. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale di Milano ottenendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non veniva eseguita dall’Amministrazione. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo rispetto al diritto di credito, ma solo funzione satisfattiva, con la conseguenza che l’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione. Quest’ultima è tenuta a verificare l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, secondo i parametri del titolo e della legge di cui agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È risultato inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, che obbliga le Amministrazioni dello Stato a disporre il pagamento entro tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute, degli accessori e degli interessi maturati, e ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, per il caso di perdurante inerzia.

Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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