Servitù di uso pubblico e diniego di passo carrabile su via privata (TAR Liguria n. 1051 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera consiliare che conferma l’uso pubblico di una via privata ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva della servitù: essa non è autonomamente lesiva e non richiede il coinvolgimento dei destinatari, ma è contestabile attraverso i provvedimenti che ne richiamano la motivazione per relationem. L’accertamento della servitù di uso pubblico richiede la destinazione del bene al servizio della collettività uti cives, l’idoneità oggettiva allo scopo e il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione. Riconosciuta la servitù, l’attività amministrativa di diniego di passo carrabile e parcheggi privati è vincolata, con irrilevanza dei vizi procedimentali ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di una via privata situata nel territorio comunale, ha impugnato la deliberazione con cui il consiglio comunale ha confermato l’uso pubblico della strada, oltre agli atti conseguenti: il diniego opposto dal dirigente del Corpo di Polizia Municipale alla richiesta di autorizzazione per un passo carrabile e la determinazione del Settore Edilizia Privata che aveva dichiarato improcedibile una S.C.I.A. per la realizzazione di parcheggi privati.

La ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti della servitù pubblica, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione, l’incompetenza del consiglio comunale e l’asserita incompatibilità tra servitù e intervento edilizio. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione. La delibera coinvolge questioni di proprietà stradale normalmente devolute al giudice ordinario, ma, costituendo la motivazione per relationem dei provvedimenti impugnati, è attratta nella giurisdizione amministrativa al solo fine del vaglio di legittimità, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. VII, n. 2905/2022.

Nel merito il ricorso è infondato. La delibera ha duplice valenza: atto istruttorio ricognitivo dell’esistenza della servitù, privo di autoritatività e di autonoma portata lesiva, e ribadizione del persistente interesse pubblico alla destinazione. Da ciò deriva l’infondatezza dei motivi sulla incompetenza e sul difetto di motivazione: la natura interna dell’atto non impone il coinvolgimento dei destinatari, né integra un atto di classificazione o declassificazione delle strade comunali.

Quanto alla sussistenza della servitù, il Collegio richiama Cassazione civile, sez. II, n. 30289 del 2024: occorrono l’uso generalizzato da parte di una collettività indeterminata uti cives, l’idoneità oggettiva del bene e il protrarsi dell’uso per il tempo utile all’usucapione. Tali condizioni risultano comprovate da molteplici indici: reiterate istanze di manutenzione presentate dai residenti nell’arco di oltre dodici anni, un’ordinanza sindacale del 2001 ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, la funzione di collegamento tra due arterie comunali, l’inserimento nello stradario comunale fin dal 1970 — che vale come presunzione iuris tantum secondo Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2018 — e il rilascio di passi carrabili.

Accertata la servitù, i motivi avverso i dinieghi sono infondati: l’inconciliabilità tra l’uso esclusivo preteso e il diritto d’uso pubblico è in re ipsa, né la ricorrente ha allegato forme di conciliabilità. L’attività amministrativa è dunque vincolata, con irrilevanza delle violazioni procedimentali ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Segue il rigetto della domanda risarcitoria e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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